Concorso ordinario scuola
Concorso ordinario scuola

Il concorso ordinario docenti, come è noto, si è svolto con notevole ritardo rispetto alle tempistiche dettate dal bando (pubblicato nell’aprile del 2020): un ritardo dovuto, in principal modo, alle misure restrittive introdotte per la pandemia Covid. È bene chiarire alcuni aspetti legati alla validità delle graduatorie e alle tempistiche di assunzione per i candidati risultati vincitori e la posizione dei candidati risultati ‘idonei‘.

Concorso ordinario, chiarimenti su diritto all’assunzione oltre il biennio di validità delle graduatorie

Il comma 3 dell’articolo 12 del Regolamento del concorso aveva disposto quanto segue: ‘Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando’. In buona sostanza le graduatorie di merito dovevano comprendere solamente un numero di candidati pari al numero dei posti banditi.

Al comma 5 del medesimo articolo 12, riprendendo il comma 3, si legge: ‘Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo, ai fini dell’immissione in ruolo e sino al loro esaurimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni’.

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Diritto di assunzione oltre il biennio di validità delle graduatorie per i ‘vincitori’

Del resto, il comma 1 dell’articolo 7 del D.Lgs. 59/2017 indica che ‘le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse’. Inoltre, si legge che ‘sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui e’ previsto l’espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi’.

In buona sostanza, a prescindere dalla validità biennale delle graduatorie del concorso ordinario, i vincitori hanno diritto all’immissione in ruolo anche sino all’esaurimento della graduatoria.

Il DL N. 73/2021 ha modificato la struttura del concorso ordinario, disponendo quanto segue: ‘Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all’esaurimento della graduatoria‘.
Pertanto, il diritto all’assunzione viene mantenuto anche oltre il biennio di validità delle graduatorie.

Concorso ordinario, la posizione degli idonei non vincitori

Che dire, invece, dei candidati risultati ‘idonei‘, ovvero coloro che, pur superando le prove, non sono rientrati in posizione utile secondo il numero di posti banditi? Alla scadenza del biennio di validità delle graduatorie, gli idonei, a differenza dei candidati risultati vincitori, perderanno il diritto all’assunzione in quanto possono vantare solamente il diritto all’eventuale scorrimento della graduatoria.

Come è noto, infatti, la legge N. 79 del 30 giugno 2022 ha disposto l’integrazione delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari con i candidati risultati ‘idonei’. Gli ‘idonei’, pertanto, hanno diritto all’assunzione, tramite scorrimento delle graduatorie, entro il termine di validità delle graduatorie. Giova sottolineare che il biennio di validità delle graduatorie decorre dal turno di nomina successivo alla data di pubblicazione della graduatoria.