Sanzioni per rinuncia al completamento da graduatoria d’istituto, prendendo spunto da un quesito rivoltoci da un nostro gentilissimo lettore, lo Studio Legale dell’Avvocato Salvatore Braghini coglie l’occasione per fornire opportuni chiarimenti sull’argomento.
Sanzioni per rinuncia al completamento da graduatoria d’istituto: l’Avvocato risponde
Il nostro gentilissimo lettore chiede: ‘Ho una supplenza di 10 ore fino a giugno ma continuano ad arrivarmi proposte di cattedre da graduatorie di istituto. Rifiutando queste proposte incorro in sanzioni da quello che mi pare di capire, ma per l’anno vigente o fino alla scadenza delle graduatorie (2024)?’.
Per fornire una risposta al quesito sulla base dei dati forniti – risponde l’Avvocato Salvatore Braghini – occorre premettere che il completamento è possibile nel solo caso in cui l’aspirante abbia avuto uno spezzone orario da GPS o da GaE in assenza di posti interi e in una sola provincia, sino al raggiungimento del previsto orario obbligatorio di insegnamento. L’O.M. 112-2022 stabilisce, viceversa, che “L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario” (art. 12 comma 13). Ciò dipende, evidentemente, da come sono state effettuate le scelte in sede di compilazione della domanda di supplenza, ed in particolare se l’opzione spezzone in una singola istituzione scolastica è posta in coda oppure no.
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Occorre altresì, chiarire che la normativa riguardante le sanzioni previste in caso di rinuncia ad una supplenza da G.I. è contenuta al comma 2 dell’articolo 14 dell’O.M. 112/2022 e si presenta in modo alquanto articolato.
La lettera a) del predetto art. 14 comma 2 prevede due ipotesi, a seconda che la rinuncia riguardi una proposta di contratto, anche a titolo di completamento (avendone il diritto, in base a quanto precisato sopra), su posto comune ovvero su posto di sostegno:
- Rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune: la perdita della possibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto, sia per il medesimo insegnamento sia per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione, nel relativo anno.
- Rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno: comporta, solamente per gli aspiranti docenti specializzati, la perdita della possibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno sia per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione, sempre nel relativo anno scolastico.
La lettera b) del medesimo comma prevede, invece, che l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
Sul punto specifico posto dal gentile lettore, dunque, si evidenzia che le sanzioni per rinuncia al completamento da graduatoria d’istituto, tranne il caso di abbandono del servizio, sono applicate solamente avuto riguardo all’anno scolastico di riferimento e che le medesime sanzioni riguardano le sole graduatorie di istituto, non operando per eventuali possibili convocazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze.
Studio Legale Avvocato Salvatore Braghini