In ogni lavoro, l’aggiornamento e la formazione rappresenta una componente molto importante: anche il personale scolastico può e deve aggiornarsi partecipando a vari corsi di formazione. Alcuni di questi sono obbligatori, primo fra tutti il corso sulla sicurezza da cui nessun docente o ATA, sia di ruolo che precario, può esimersi: cosa succede quando questi corsi si svolgono in orario non coincidente con quello di servizio? I dipendenti devono essere retribuiti o recuperare le ore di lavoro in più prestate?
I corsi di formazione obbligatori dovrebbero essere retribuiti
Quella dei corsi di formazione obbligatori è una questione a lunga discussa in ambito scolastico, poiché non vi è un riferimento chiaro nel CCNL che ne disciplini la procedura. Il nodo da sciogliere resta sempre quello della retribuzione o meno del personale scolastico che partecipa a tali corsi: se infatti alcuni di questi sono obbligatori, come quello in materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, o il corso di 25 ore sull’inclusione scolastica per tutti i docenti non specializzati nel sostegno, resta sempre il problema legato alla loro retribuzione.
Prendendo in considerazione il suddetto corso sulla sicurezza, in base all’art. 37 comma 12 del Decreto n. 81/08, questo deve svolgersi all’interno dell’orario di servizio e non deve comportare oneri a carico del lavoratore. Se il personale ATA può recuperare tali ore prestate al di fuori del consueto orario di servizio in base alle modalità stabilite in accordo con il DS, per i docenti questo non è possibile. Una sentenza del 24 luglio 2021 del Tribunale di Milano ha decretato che gli insegnanti devono essere retribuiti: tale retribuzione è pari a 17,50 euro lorde per ogni ora svolta al di fuori del proprio orario di servizio in base alla tabella n. 5 del CCNL (ore aggiuntive di non insegnamento).
Il sindacato ANIEF promuove un ricorso
Tuttavia, in mancanza di una norma specifica nel CCNL, questo avviene solo se l’interessato presenta ricorso in tribunale. In un recente comunicato, il sindacato ANIEF ha riaperto la questione, ricordando la sentenza della Corte di Giustizia europea del 28 ottobre 2021, in riferimento ad una caso pregiudiziale sottoposto alla sua attenzione dalla Corte di Appello di Iasi, in Romania, in merito ai corsi di formazione obbligatori per i lavoratori. La Corte europea ha stabilito che il tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro (in questo caso il DS), rappresenta “orario di lavoro”.
Marcello Pacifico, presidente del sindacato, ha affermato in un’intervista rilasciata all’agenzia ‘Teleborsa’: “Tutte le ore di formazione del personale docente, amministrativo, educativo devono avvenire in orario di servizio e devono essere retribuite. Comprese le 25 ore su sostegno, (che corrispondono a 400 euro, finora mai erogate), nonché tutte le ore relative all’anno di prova o per qualsiasi altra attività formativa svolta”. Come si vede, il sindacalista ha esteso la questione anche alle ore di formazione svolte durante l’anno di prova: l’Anief ha predisposto, a tal fine, un ricorso per ottenere come risarcimento le ore di formazione obbligatoria svolte.