Ricostruzione di carriera personale docente e ATA, chi può farla e a cosa serve? In linea generale, la ricostruzione di carriera è un istituto che consente al personale docente ed ATA, di ottenere il computo del periodo di servizio preruolo successivamente all’immissione in ruolo, al fine di progredire negli scaglioni stipendiali. Allo stesso fine, la ricostruzione di carriera può essere richiesta anche dal personale già di ruolo che ottiene il passaggio di ruolo (per i docenti) o il passaggio da un profilo interiore (per il personale ATA).
Ricostruzione di carriera personale docente e ATA: l’Avvocato risponde
Prima dell’entrata in vigore del CCNL 14 agosto 2011, come spiega l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, le fasce stipendiali erano 7: 0/2 anni di servizio, 3/8, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35. Successivamente, il CCNL 14 agosto 2011 ha abolito la prima fascia stipendiale, sicché le posizioni stipendiali attualmente sono 6: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi.
Le fasce stipendiali sono, inoltre, diverse a seconda delle mansioni. Per il personale ATA: collaboratore scolastico, collaboratore dei servizi/addetto alle aziende agrarie, assistente amministrativo/assistente tecnico /cuoco/infermiere/guardarobiere, coordinatore amministrativo e tecnico, DSGA. Per il personale docente: docente scuola dell’infanzia/elementare, docente diplomato scuola secondaria di II grado, docente scuola media, docente laureato scuola secondaria di II grado.
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Riconoscimento del servizio preruolo
Il servizio preruolo nella scuola statale è riconoscibile solo prestato per almeno 180 giorni o se prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini finali (art. 11, comma 14, L. 3 maggio 1999, n. 124).
Sono, altresì, riconoscibili il servizio prestato nelle scuole primarie parificate e nelle scuole secondarie pareggiate; il servizio prestato di ruolo nelle scuole dell’infanzia e primaria degli enti locali; il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente; il servizio prestato come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario nelle università; il servizio militare di leva o servizio civile fino alla data del 31 gennaio 1987 e successivamente anche se svolto non in costanza d’impiego, il servizio prima del 31 gennaio 1987 solo se in costanza d’impiego. Non sono, invece, riconoscibili i servizi prestati nelle scuole paritarie, private e legalmente riconosciute.
Il D. Lgs 297/94 (cd. Testo Unico in materia scolastica), prevede che il servizio preruolo è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, e ai soli fini economici per il rimanente terzo. È prevista, dunque, una procedura di raffreddamento della carriera per chi, neo immesso in ruolo, ha svolto servizio da supplente per più di quattro anni: i due terzi del servizio sono riconosciuti per intero, mentre un terzo dello stesso è congelato per metà carriera, ritardando così il passaggio al successivo gradone (es. ad un docente che ha prestato 8 anni di servizio preruolo, sono riconosciuti 6 anni e 8 mesi di servizio).
Tuttavia, questo disallineamento della carriera viene poi recuperato (cosiddetto ‘riallineamento’).Anche nelle ipotesi di passaggio di ruolo o di profilo il servizio pregresso viene solo parzialmente riconosciuto a causa del meccanismo della temporizzazione (nel caso del passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria il servizio pregresso viene addirittura totalmente annullato). In questo caso, tuttavia, l’anzianità pregressa decurtata non potrà mai essere recuperata.
Ai sensi del D.P.R. 122/2013, il 2013 non è valido ai fini della progressione economica stipendiale, per cui lo scatto stipendiale avviene, per tutti, con un anno di ritardo.
Chi può fare la domanda di ricostruzione di carriera?
La domanda di ricostruzione di carriera, spiega l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, può essere presentata alla scuola di titolarità solo dal personale che abbia superato il periodo di prova ed abbia ottenuto la conferma in ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno attraverso la piattaforma del sito del MI “Istanze on Line”. La legge 107/2015 (cosiddetta Buona scuola) ha previsto che, entro il 28 febbraio successivo, la scuola comunichi il decreto così elaborato al MEF per il controllo contabile, ma tale termine non è perentorio.
La domanda di ricostruzione di carriera può essere, inoltre, presentata, con le stesse modalità, anche dal personale che abbia ottenuto il passaggio di ruolo o di profilo, superato l’anno di prova ed ottenuta la conferma in ruolo, al fine di ottenere il riconoscimento del servizio pregresso (con l’esclusione, come si è detto, dei docenti di scuola materna che hanno ottenuto il passaggio nella scuola secondaria).