Il confronto tra Ministero e organizzazioni sindacali per il rinnovo del CCNI 2022/25 sta procedendo: per il prossimo mercoledì 9 novembre è fissato un nuovo incontro in cui riprenderanno le trattative in merito alla mobilità docenti. Come abbiamo anticipato in un precedente articolo, stando alla bozza del testo presentata ai sindacati, si prospetterebbe l’abolizione di ogni vincolo per quanto riguarda il personale entrato in ruolo fino al 2021: il nodo ancora da sciogliere resterebbe, pertanto, la questione dei vincoli per i docenti neoassunti dal 2022. Cerchiamo di capire come funzionerebbe quest’obbligo di permanenza.
Vincoli triennali per la mobilità docenti neoassunti
Il Decreto legge N. 36/2022, convertito nella legge n.79/2022, ha introdotto delle novità in merito alla mobilità docenti, che sono confluite nel testo della bozza del CCNI 2022/25. Gli insegnanti entrati in ruolo dal corrente anno scolastico 2022/23 sono sottoposti al vincolo di permanenza nella scuola di titolarità, vale a dire nell’istituto in cui hanno svolto l’anno di prova e formazione. Il vincolo, della durata di tre anni, blocca il docente anche nella tipologia di posto e classe di concorso in cui ha ottenuto l’assunzione. Nel computo delle tre annualità rientra anche l’anno di prova.
Se un insegnante ha ricevuto un contratto a tempo indeterminato, pur non essendo abilitato, gli anni con l’obbligo di permanenza diventano quattro e sarebbero così articolati: un anno a tempo determinato necessario per conseguire l’abilitazione e tre anni a tempo indeterminato, compreso l’anno di prova.
Quando non si applica il vincolo triennale
I vincoli di permanenza suddetti non si applicano nel caso in cui il docente dovesse risultare sovrannumerario o in esubero, o qualora dovesse usufruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 5 o 6, della legge n. 104/92 (soggetti con grave disabilità ovvero che assistono soggetti con grave disabilità). I docenti neo immessi dal corrente a.s. 2022/23, tuttavia, possono fruire della possibilità di alcune deroghe, così come prevede l’art. 44 del DL 36/2022: “Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo”.
Pertanto, la mobilità docenti per i neo assunti sarà possibile solo per l’assegnazione e l’utilizzazione all’interno della provincia di titolarità. Parimenti potranno accettare un incarico al 30/06 o al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diversa da quella in cui sono titolari.