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Supplenze scuola secondaria superiore e completamento d’orario, un quesito riguardante una nuova convocazione offre lo spunto per alcuni chiarimenti riguardanti la normativa che riguarda il completamento d’orario.

Supplenze scuola superiore e completamento d’orario: quando è possibile?

L’Avvocato Salvatore Braghini ha risposto ad un particolare quesito che è stato sottoposto da un nostro lettore: ‘Al momento ho un contratto di 6 ore, scuola superiore: se dovessi avere una convocazione di 13, supererei teoricamente il limite di 18 ore. Ho due domande da fare: “Posso accettare ugualmente?” e “Se si, per il completamento fanno tutto loro oppure possono non farmi il contratto?”.

La risposta è negativa – spiega l’Avvocato Salvatore Braghini – Infatti, l’articolo 12, comma 12 dell’OM N. 112/2022 prevede che ‘l’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante..’

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È noto che l’orario obbligatorio di insegnamento, come previsto dall’art. 28 del CCNL 2006-2009, stabilisce “18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”. Ne deriva che, in caso di servizio svolto su di uno spezzone, si ha diritto al completamento, ma fino a 18 ore.

Se il completamento avviene nei limiti delle 18 ore, certamente, avrà diritto ad un nuovo contratto da parte dell’istituzione scolastica in cui completa, parzialmente ovvero totalmente fino alla concorrenza dell’orario cattedra (18 ore).

Studio legale Avv. Salvatore Braghini

Via Garibaldi n. 195, Avezzano (L’Aquila)