Per tutti i lavoratori della scuola, docenti e Ata, sia con contratto a tempo determinato che di ruolo, il CCNL garantisce il diritto di prendere parte alle assemblee sindacali indette dai sindacati di categoria. Nei prossimi giorni, alcuni di essi hanno indetto delle assemblee territoriali per discutere delle problematiche della scuola, in primis del rinnovo del contratto e della mobilità docenti. Per quante ore il personale scolastico interessato potrà partecipare? Qual è la modalità di partecipazione e come gestire le classi? Cerchiamo di dare dei chiarimenti in merito.
Normativa e funzionamento delle assemblee sindacali
A normare la partecipazione di docenti ed ATA alle assemblee sindacali è il comma 1 dell’art. 23 del CCNL 2016-2018: questo prevede che “I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione”.
Il personale scolastico potrà quindi usufruire in tutto di 10 ore, anche se in servizio su una cattedra esterna articolata su più scuole: la partecipazione è garantita indipendentemente dall’iscrizione o meno al sindacato che indice l’assemblea.
I lavoratori non hanno nessun obbligo di firma e il Dirigente Scolastico non ha più il compito di controllare o meno la partecipazione del personale all’incontro (è infatti decaduto l’art. 11 del DPR 395/88). Inoltre, nel caso di assemblee telematiche, non vi è nessun obbligo di collegarsi dai locali scolastici. Se all’interno della scuola tutti i docenti possono prendere parte all’assemblea, senza nessun limite di numero nella partecipazione, non è così per il personale ATA e amministrativo: essendo necessario garantire il servizio minimo anche in coincidenza della riunione, questi ultimi sono costretti a turnare se tutti interessati a parteciparvi.
Come calcolare le 10 ore annuali previste e come gestire l’orario scolastico
Precisiamo che per ora si intende l’unità oraria di 60 minuti, e non quella adottata in autonomia da ogni singola scuola (ad esempio 50 o 55 minuti). Nel conteggio delle 10 ore destinate alle assemblee sindacali, il personale dovrà conteggiare solo quelle effettivamente impiegate per la partecipazione: se, ad esempio, su tre ore di assemblea un docente vi prende parte per un’ora, sarà solo questa a dover essere calcolata.
In base al comma 4 del suddetto articolo, “le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico”. La durata delle assemblee sindacali non deve superare le due ore se indette dalla RSU mentre può essere anche di 3 ore se si tratta di Assemblea sindacale territoriale.
In base all’adesione data dai docenti, il Dirigente Scolastico potrà decidere di modificare l’orario di entrata e uscita delle classi i cui docenti sono impiegati nell’incontro sindacale, avvisando in anticipo le famiglie: non occorre, infatti, procedere con la sostituzione dei docenti aderenti.
Quando si indicono le assemblee nelle prime ore della giornata, resta sempre il dubbio su come calcolare il tempo necessario per il ritorno a scuola: occorre che si computi nel tempo di partecipazione all’assemblea. Il CCNI sulle Relazioni Sindacali prevede per le Assemblee Provinciali (e quindi anche per le Interprovinciali che coinvolgono più Province) fino a 4 ore comprensive dei tempi di viaggio per raggiungere la scuola dopo aver assistito agli incontri. In questo caso comunque si consiglia di consultare i contratti C.C.I.R sulle assemblee territoriali delle singole Regioni.