La vicenda che riguarda il diritto dei docenti precari a beneficiare della c.d. “Carta del docente” è ormai approdata nelle aule dei Tribunali da un po’ di tempo e sta già dando le prime indicazioni. Possiamo quindi fornire agli interessati alcune informazioni sull’evoluzione e sullo stato dell’arte del contenzioso, grazie all’intervento dell’avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone che ha gentilmente risposto alla domanda pervenuta.
Ai precari spetta la carta docente da 500 euro per la formazione?
“Il bonus 5000 euro o Carta docenti, introdotto dalla cosiddetta “Buona Scuola” (art. 1 comma 121), consiste sostanzialmente in un buono del valore di 500 euro destinato all’acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali; è erogato dal MIM a favore non solo degli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, ma anche dei docenti in periodo di formazione e prova (nota M.I.U.R. di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015), dei docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, dei docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati ed anche degli insegnanti nelle scuole all’estero e delle scuole militari (D.P.C.M. del 28.11.2016).
L’ingiustificata esclusione, in pratica, dei soli docenti non di ruolo è stata inizialmente rilevata dal Tribunale di Vercelli, che nel mese di luglio 2021 ha sollevato la questione pregiudiziale comunitaria ai sensi dell’art. 267 del TFUE, chiedendo cioè che la Corte Europea si pronunciasse sulla compatibilità tra il regime normativo di esclusione dei lavoratori precari ed il principio di non discriminazione del lavoro a tempo determinato contenuto nella Direttiva Comunitaria 1999/70″ – spiega l’avvocato.
Il convegno Sidels
“La decisione di Vercelli è stata poi il tema di un Convegno di SIDELS tenutosi a Pescara nel mese di settembre 2021 ed in quella occasione è apparso subito chiaro che l’atto di remissione alla CGUE costituiva il primo “colpo di cannone” della battaglia giudiziaria che stiamo attualmente vivendo.
Nel corso del convegno è stato osservato che a differenza del più tradizionale iter che hanno seguito in passato altre complesse questioni di massa (v. ad esempio la vicenda sul riconoscimento integrale del servizio preruolo) nelle quali la remissione alla CGUE ha costituito l’evento culminante di un già articolato e sofferto contenzioso interno, nel caso del “bonus docenti” la remissione alla CGUE ha costituito di fatto l’evento inaugurale della vicenda e l’elemento dirimente e fondamentale da cui partire per dar corso a questa importantissima “partita”, resa certamente difficile dal non trascurabile fatto che l’ampliamento della platea dei beneficiari rappresenti un cospicuo onere economico per le casse erariali”.
Si pronuncia il Consiglio di Stato
“Pochi mesi dopo il convegno SIDELS, il Consiglio di Stato (Sezione Settima, Sentenza n. 18042 del 16 marzo 2022) ha preso posizione nello “scacchiere”, anch’esso evidenziando la natura discriminatoria dell’esclusione dei docenti precari dal “bonus” rimarcando come la chiara finalità di tale benefit, ovvero far conseguire ai docenti un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, prescinda dalla durata e dalla natura del contratto di lavoro.
È apparso quindi chiaro che l’Amministrazione ha fatto discriminazione tra i docenti a tempo determinato e i docenti di ruolo senza alcuna valida ragione: “entrambe le figure professionali, docenti di ruolo e docenti precari”, afferma il Collegio, “sono soggette agli obblighi formativi e, pertanto, non si comprende perché solo i docenti di ruolo debbano essere sostenuti dalla parte datoriale nell’esborso economico per le spese di aggiornamento e studio.”
Nel mese di maggio 2022, sollecitata dal Tribunale di Vercelli, è poi giunta l’attesa pronuncia della Corte di Giustizia Europea (VI Sezione, Ordinanza del 18 maggio 2022 – causa C-450/21), che ha confermato i dubbi del Giudice italiano affermando che l’esclusione degli insegnanti precari dal “bonus docenti” contrasta con il diritto europeo (“… osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’Istruzione, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di € 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”).
Da quel momento, confortati dalle due autorevoli decisioni, i pronunciamenti dei Tribunali del Lavoro si sono susseguiti, trovando sostegno giuridico proprio sul principio espresso dal Consiglio di Stato ed hanno quindi affermato il diritto del docente precario al riconoscimento della “Carta del Docente” in base ad una lettura normativa finalmente costituzionalmente corretta (e senza alcuna necessità di un ulteriore pronunciamento della Corte costituzionale).
Piovono sentenze
Sono così intervenute le sentenze di numerosi Tribunali, tra cui, ad oggi vi sono Arezzo, Torino, Vercelli, Savona, Trani, Cosenza, Catania, Lanciano, Marsala, Palmi, Verbania, Prato, Perugia, La Spezia, ecc. Tra le tante ci è apparsa molto convincente quella del Tribunale di Marsala (Sezione Lavoro, Sentenza n. 803 del 07.09.2022) che, pronunciandosi nel solco già tracciato dalla decisione del Tribunale di Torino (Sezione Lavoro, Sentenza n. 515 del 24.03.2022), ha messo in risalto come la Carta sia stata pacificamente corrisposta anche ai docenti part-time, ed ai docenti di ruolo in prova, oltre che ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” ed escludere il personale precario genererebbe un evidente paradosso: “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell’attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l’attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Il 31 ottobre 2022, inoltre, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, Sentenza n. 32104 del 31.10.2022) in merito ad analoga richiesta avanzata dagli Educatori e, nel chiarire che la carta docente costituisce un beneficio economico che deve essere attribuito al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori, ha collegato il diritto a percepire tale beneficio direttamente con la “funzione docente” di cui all’art. 395 del D.lgs. 297/1994, e quindi ad una caratteristica comune a tutti i docenti, prescindendo ancora una volta dalla tipologia e dalla durata del contratto di lavoro.
Infine, è da registrare un orientamento negativo del Tribunale di Milano (Sentenza del 12/10/2022, est. Dott.ssa Capelli) che ha rigettato la domanda di riconoscimento della Carta docente nel caso in cui, al momento della decisione, il ricorrente non sia assunto, ritenendolo privo di un requisito necessario: “Per usufruire della somma in discorso a fini formativi è requisito necessario ricoprire la qualifica di “docente”: parte ricorrente non ricopre più la posizione lavorativa a cui corrispettivamente viene riconosciuto tale diritto, essendo cessato il proprio servizio” (v. sentenza del Tribunale di Milano del 12/10/2022, est. Dott.ssa Capelli)”.
In conclusione
È chiaro però che in questo modo si collega la tutela del diritto ad un elemento meramente fortuito ed aleatorio qual è il momento della decisione, che può variare a seconda di circostanze del tutto casuali: calendario del Tribunale, carico dell’Ufficio, ruolo del Giudice, temporaneo impedimento, richiesta di rinvio per controdeduzioni, ecc. Senza in questa sede entrare nel merito di una decisione che non si condivide, su tale specifico punto sarà sicuramente necessario un approfondimento ed un’auspicabile rimeditazione.
In conclusione, alla luce delle numerose e “pesanti” decisioni che hanno già censurato la discriminazione del personale precario nel godimento di questo importante benefit, sarebbe auspicabile un intervento generalizzato che consenta a tutto il personale di beneficiare della “Carta del docente” senza patire ulteriori ingiustizie.