ricostruzione carriera
ricostruzione carriera

L’avvocato Maria Rosaria Altieri risponde a due quesiti dei nostri lettori sulla ricostruzione carriera. Uno riguarda un’insegnante di religione, mentre l’altro una di sostegno. La ricostruzione carriera ha l’obiettivo di recuperare gli anni di servizio in qualità di precario, e non è il primo quesito su questo tema a cui rispondiamo.

Ricostruzione carriera e insegnante di religione

1) Buonasera. Sono un’insegnante di IRC non di ruolo con incarico annuale al 31/08. Le chiedo cortesemente dei chiarimenti rispetto la mia posizione. Dopo una supplenza dal 16 dicembre al 29 giugno, ho ricevuto per il successivo a.s., un incarico annuale su primaria e infanzia. L’incarico è stato confermato per gli altri tre anni successivi (fino al 2020-2021). Nell’a.s. 2021-2022 ho ricevuto la proposta di nomina per la secondaria di secondo grado con 18 ore più 1 aggiuntiva.

Ho chiesto il primo scatto biennale alla scuola primaria la quale, nonostante abbia prestato 4 anni di servizio consecutivi, mi dice che non può farmi la ricostruzione di carriera essendo passata ad insegnare in una scuola secondaria di secondo grado. La scuola secondaria, dal canto suo, mi dice che alla fine dell’attuale a.s. mi farà un nuovo scatto biennale, il primo per la tabella stipendiale di riferimento. Ed è corretto che, nonostante i 4 anni di incarico annuale ma avendo cambiato ordine, non mi spetta la ricostruzione di carriera ma due scatti dalla primaria e uno dalla secondaria? Sperando di essere stata sufficientemente chiara nell’esporre il mio quesito, porgo distinti saluti . In attesa di una sua risposta, la saluto cordialmente.

La risposta dell’Avv. Altieri

“La ricostruzione di carriera dei docenti di religione cattolica segue, per taluni aspetti, regole comuni ai docenti curricolari e, per tali altri aspetti, segue una disciplina speciale. La norma fondamentale va rinvenuta nell’art. 53, comma 6, della L. n. 312 del 11.07.1980 che espressamente riconosce ai docenti di religione non di ruolo il diritto alla ricostruzione di carriera dopo quattro anni di insegnamento. L’art. 3, comma 7, D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399, ha esteso le disposizioni relative alla ricostruzione di carriera anche ai docenti di religione nelle scuole materne ed elementari con orario settimanale non inferiore alle 12 ore settimanali, nonché, qualora sia imposto da ragioni strutturali, al personale della scuola secondaria.

Si configurano le ragioni strutturali che giustificano la costituzione di cattedre con orario inferiore alle 12 ore settimanali, quando, dopo aver costituito posti con orario cattedra, le ore residue non consentono, anche fra più scuole, la costituzione di posti con orario inferiore alle ore 18 settimanali e compreso tra le 12 e le 17 ore settimanali.

Dunque, a differenza dei docenti curricolari, i docenti incaricati di religione cattolica, pur non avendo un contratto a tempo indeterminato, hanno comunque diritto alla “ricostruzione di carriera” purché siano in possesso di determinati requisiti: 4 anni di incarico in qualità di docenti di religione cattolica (per incarico deve intendersi secondo quanto disciplinato dalla Circolare n. 182/1991, quello definito come incarico dalla Diocesi con decorrenza 1/9 e termine al 31/8), possesso del prescritto titolo di studio (previsto dal D.P.R. 751 del 16/12/1985), orario non inferiore alle 12 ore settimanali nelle scuole elementari e materne e nelle scuole secondarie purché la riduzione sia determinata da “ragioni strutturali”.

In mancanza di dette condizioni per ottenere la ricostruzione di carriera, il docente non di ruolo di religione cattolica ha diritto all’attribuzione di aumenti biennali in ragione del 2,50% rispetto allo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza, per ogni biennio di servizio prestato. Ciò premesso, rispondendo al quesito posto dalla lettrice, erra la scuola nel negarle la ricostruzione di carriera, avendo la docente maturato i 4 anni di incarico annuale previsti dall’art. 53, comma 6, della L. n. 312 del 11.07.1980 per ottenere la ricostruzione di carriera. La motivazione opposta dall’Istituto scolastico, secondo cui il passaggio ad altro grado di scuola escluderebbe il diritto alla ricostruzione di carriera, non trova alcun fondamento normativo, non essendo prevista da alcuna delle disposizioni che regolano la materia”.

Ricostruzione carriera docente di sostegno

Salve, sono un’insegnante di sostegno scuola primaria, nella ricostruzione di carriera fatta nel 2020 non mi hanno riconosciuto un anno di pre-ruolo poiché per l’anno in questione pur essendo stata sempre nella stessa scuola dal 7.01 al 10.06 (compreso lo scrutinio di fine anno) il contratto non era unico ma spezzettato. Secondo voi è giusto?

La risposta dell’avv. Altieri

“Il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera è disciplinato dall’art. 489, comma 1, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ai sensi del quale “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”. L’art. 11, comma 14, L. 3 maggio 1999, n. 124, norma di interpretazione autentica dell’art. 489 cit., chiarisce che “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

Orbene, dal combinato disposto delle disposizioni sopra citate emerge che nella ricostruzione di carriera, l’anno scolastico può essere oggetto di valutazione, a fini giuridici ed economici, a due condizioni alternative: che esso sia prestato per un periodo non inferiore a 180 giorni di servizio, ovvero che sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio dell’anno scolastico di riferimento fino al termine delle operazioni di scrutinio. Dall’esame letterale dell’art. 11, comma 14, L. 3 maggio 1999, n. 124 si evince che nelle ipotesi in cui il Dirigente Scolastico stipuli più contratti di supplenza per il periodo che va dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio, l’anno di servizio prestato non possa essere valutato ai fini della ricostruzione di carriera.

Tuttavia, numerose sono le sentenze che hanno riconosciuto il diritto del docente di ruolo a vedersi riconosciuto nella ricostruzione di carriera l’anno di servizio prestato dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio con più contratti di supplenza, sia nelle ipotesi in cui i plurimi contratti si siano susseguiti senza soluzione di continuità, sia, addirittura, nelle ipotesi in cui i diversi contratti siano stati interrotti in periodi di sospensione delle lezioni in cui non vi sia stato mai il rientro del titolare.

Nel primo caso, la magistratura, ha messo in evidenza la sostanziale identità, in ipotesi di supplenza con decorrenza dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio, tra la stipula di un unico contratto per l’intero periodo e una serie di plurimi contratti con i quali sia stato coperto, giuridicamente ed economicamente, il medesimo intero periodo. Nel secondo caso, invece, è stato applicato il principio del diritto alla proroga del contratto nelle ipotesi in cui ne ricorrano i presupposti (art. 37 CCNL).

In particolare, si è espressa sul punto sia la magistratura amministrativa, chiamata a pronunciarsi sul riconoscimento delle annualità di servizio ai fini del requisito del servizio specifico in occasione di procedure concorsuali riservate o straordinarie, sia la magistratura ordinaria. chiamata a pronunciarsi sulla valutabilità del servizio prestato ai fini della ricostruzione di carriera. Ciò considerato, rispondendo al quesito posto dalla lettrice, l’Istituto Scolastico ha negato il riconoscimento dell’a.s. 2019/20 in ragione della previsione dell’art. 11, comma 14, L. 3 maggio 1999, n. 124. Per poter ottenere il riconoscimento di detto anno ai fini della ricostruzione di carriera sarà necessario rivolgersi al Giudice del Lavoro.”