bonus docenti 2022
Insegnante

I docenti di religione cattolica, pur non avendo un contratto a tempo indeterminato, hanno comunque diritto alla ricostruzione di carriera? Dopo la risposta fornita dall’avvocato Altieri ad un quesito specifico, forniamo alcune precisazioni giunte in redazione tramite un lettore, sul possesso dei requisiti necessari, ovvero i 4 anni di incarico in qualità di docenti di religione cattolica. 

Ricostruzione carriera insegnanti di religione cattolica

Il nostro lettore ci fa notare: “Come previsto dalla Circolare Ministeriale 10.9.1980 n.254 all’art. 2 i “destinatari della predetta norma sono gli insegnanti in possesso dei seguenti requisiti: 4 anni di servizio di insegnamento di religione, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie”. Ciò significa che non è necessario avere un incarico per maturare il quadriennio spendibile per la ricostruzione, è possibile maturarlo anche con una o più supplenze.

La possibilità di validare anche le supplenze e non soltanto gli incarichi ai fini del quadriennio computabile è  stato confermato dalla Circolare Ministeriale 3 gennaio 2001, n. 2 che si è prefissata il compito di riassumere la normativa vigente. La predetta Circolare, alle lettera A), recita: “ai fini del computo del suddetto quadriennio si considerano i servizi resi sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie dal 1° giugno 1977, attesa l’assimilazione di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado”.

Vale la pena inoltre aggiungere che, ai sensi del D.L. 370/1970 art. 4 “Il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell’anno, dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”; alla suddetta disposizione si combina quanto previsto dalla L. 124/1999 art. 11, c. 14 che afferma: “che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Ringraziamo il nostro lettore per le precisazioni accurate.