L’assistente amministrativo (AA) ha diritto al riconoscimento integrale del servizio di ruolo prestato in qualità di collaboratore scolastico (CS) nella ricostruzione di carriera. Il Giudice del Lavoro di Cassino ha accolto il ricorso presentato dall’Avv. Maria Rosaria Altieri che aveva sostenuto l’illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera di un assistente amministrativo che, in applicazione del criterio della temporizzazione, si era visto riconoscere solo parzialmente il pregresso servizio di ruolo svolto come collaboratore scolastico.
Riconoscimento integrale servizio come CS per un Assistente Amministrativo
L’avvocato Altieri aveva evidenziato nel ricorso che l’istituto della temporizzazione benché consenta di mantenere lo stipendio in godimento al momento del passaggio da un profilo inferiore, comporta però l’attribuzione di una anzianità di servizio peggiorativa rispetto a quella a cui il dipendente avrebbe avuto diritto se si fosse proceduto all’integrale ricostruzione di carriera. La valutazione dell’intero servizio svolto in altro ruolo, infatti, permette il recupero dell’anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza, all’atto del passaggio nel profilo superiore, con un’anzianità inferiore a quella effettiva.
A sostegno di ciò l’Avv. Altieri ha richiamato la deliberazione della Corte dei Conti del 25.7.2019 secondo cui l’istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio in altro ruolo sono alternativi e non complementari, con diritto del dipendente ad optare per la soluzione a lui più favorevole, avuto riguardo non solo all’inquadramento economico all’atto del passaggio in ruolo, ma anche al complessivo sviluppo della carriera e delle progressioni stipendiali.
La sentenza sulla ricostruzione carriera
Il Giudice del Lavoro di Cassino con sentenza n. 846/2022, ha ritenuto di accogliere il ricorso sia sulla base della citata pronuncia della Corte dei Conti, sia, altresì, sulla base della sentenza n. 6144/2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione pronunciata in relazione alla fattispecie relativa al passaggio di un’insegnante dal ruolo della scuola materna a quello della scuola secondaria e applicabile per analogia anche al caso sottoposto alla sua cognizione.
Alla luce di tali considerazioni il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente all’integrale valutazione del servizio svolto come collaboratore scolastico all’atto del passaggio nel profilo di assistente amministrativo ed al conseguente inquadramento nella posizione stipendiale corrispondente alla maggiore anzianità riconosciuta, con spettanza delle differenze retributive maturate in ragione di tale inquadramento. Il ricorrente, che nelle more del giudizio era stato collocato a riposo, potrà procedere anche alla riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base del nuovo inquadramento.
Il Tribunale, inoltre, nel condannare il Ministero dell’istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali, accogliendo l’istanza dell’Avv. Altieri che, per rendere più agevole per il Giudice la lettura degli atti difensivi e dei relativi allegati, aveva utilizzato link ipertestuali, ha riconosciuto una maggiorazione del 30% sui compensi previsti dalle tariffe forensi.