Consiglio di Stato
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Il Consiglio di Stato (VII Sezione) ha emesso l’Ordinanza N. 5631/2022 con la quale è stata accolta la richiesta di sospensiva degli effetti della sentenza pronunciata dal TAR del Lazio relativa all’esclusione dal concorso 2016 per due docenti abilitate all’estero, per l’esattezza in Polonia e in Francia.

Abilitazioni all’estero, Consiglio di Stato sospende sentenza TAR Lazio di esclusione dal concorso

Lo Studio Legale dell’Avvocato Maurizio Danza che ha assistito le due docenti ricorrenti ha sintetizzato la vicenda che ha portato all’Ordinanza emessa dal Consiglio di Stato. Il TAR del Lazio, in un primo momento, aveva confermato l’esclusione delle 2 ricorrenti dal concorso di cui al bando DDG N. 106 del 26 febbraio 2016, in attesa di conseguimento del titolo conseguito all’estero, nonostante la domanda di riconoscimento al Ministero dell’Istruzione fosse stata presentata ben 4 mesi prima della scadenza della procedura prevista dal bando.

Nonostante le due ricorrenti avessero partecipato con il titolo professionale abilitante all’insegnamento conseguito nei Paesi dell’Unione Europea, in attesa di riconoscimento di decreto del Ministero Istruzione, intervenuto poi a loro favore ai sensi dell’art.16 del D.lgs.n°206/2007 ( all.3), in applicazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006 (36/2005 CE) le due ricorrenti, che risultano ora immesse in ruolo, vennero escluse dal concorso.

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‘Illegittimo escludere dal concorso chi ha prodotto istanza di riconoscimento 4 mesi prima’

Il Consiglio di Stato, con la nuova Ordinanza, ha provveduto a sospendere gli effetti della sentenza emessa in primo grado dal TAR del Lazio, anche a motivo dell’intervenuto superamento, da parte delle ricorrenti, sia delle prove concorsuali che del periodo di prova che ha successivamente portato all’immissione in ruolo.

Nell’Ordinanza si legge ‘che la questione dedotta in giudizio, concernente la legittimità del provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale in attesa del riconoscimento del titolo abilitativo conseguito in un Paese dell’Unione europea (richiesto ai fini della ammissione al concorso), richiede un approfondimento proprio della fase di merito del giudizio’.

Il CdS, inoltre, ha ritenuto che ‘l’appello appare assistito dal fumus necessario alla concessione della invocata tutela cautelare, in quanto la domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all’estero è stata presentata più di quattro mesi prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso’.