Graduatorie ATA terza fascia
Graduatorie ATA terza fascia

Graduatorie terza fascia personale ATA, il Tribunale del Lavoro di Siena ha pubblicato una nuova sentenza in merito all’accertamento e al riconoscimento del diritto della valutazione per interno del servizio militare di leva effettuato ‘non in costanza di nomina’, ovvero 6 punti per ogni anno di servizio svolto e 0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore ai 15 giorni.

ATA, graduatorie III fascia: nuova sentenza Tribunale di Siena riconosce punteggio intero per servizio di leva effettuato ‘non in costanza di nomina’

Lo Studio Legale Esposito-Santonicola rendono nota la sentenza emessa dal Tribunale di Siena a favore di un ricorrente, assistito dal medesimo Studio Legale: il lavoratore ha dichiarato, tra i titoli di servizio, il servizio militare prestato dal 1988 al 1989 presso il Battaglione Carabinieri. Si tratta di un servizio prestato ‘non in costanza di nomina‘: al lavoratore è stato attribuito un punteggio di soli 0,60 punti per un anno di servizio.

Il dottor Delio Cammorosano del Tribunale del Lavoro di Siena ha accolto il ricorso presentato, riconoscendo, ‘in termini di punteggio e ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (vigenti nel triennio 2021/2023) funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati dalla sua istanza, del periodo di leva non svolto in costanza di nomina alla stregua del servizio militare in costanza di nomina (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni)’. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ‘alla conseguente attuazione conformativa…”.

In precedenza, altri Tribunali italiani si erano pronunciati in questa direzione. Citiamo, a questo proposito, la duplice sentenza emessa dal Tribunale di Roma che ha dichiarato il diritto alla valutazione, nelle graduatorie del personale ATA di terza fascia, del servizio di leva prestato ‘non in costanza di nomina’, dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per i profili professionali interessati. In buona sostanza, dev’essere riconosciuto il medesimo punteggio (sei punti) previsto per il servizio di leva prestato ‘in costanza di rapporto’.