Assenze per malattia per i docenti supplenti, in merito alla disciplina riguardante le assenze per malattia occorre fare una distinzione tra i docenti che hanno sottoscritto un contratto di supplenza annuale dai supplenti impegnati in un incarico breve o temporaneo.
Supplenze docenti, la disciplina delle assenze per malattia
Per quanto concerne i docenti supplenti che stanno svolgendo servizio su un incarico annuale, occorre far riferimento al comma 3 dell’articolo 19 del CCNL 2006/9 che dispone quanto segue: Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico’.
Il comma 4, a questo proposito, aggiunge: ‘Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni’.
Nei primi 10 giorni di assenza, sarà corrisposto solamente il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio (cosiddetta Trattenuta Brunetta).
Per il personale docente la trattenuta è quella della RPD che, per i precari con incarico al 30 giugno o al 31 agosto, corrisponde a circa 4 euro nette giornaliere e poco più di 5,5 euro lordi giornalieri. Giova ricordare che la Retribuzione Professionale Docenti non spetta a chi ha un incarico di supplenza breve.
Inoltre, è opportuno precisare che le malattie pagate (interamente o parzialmente) non interrompono l’anzianità di servizio: pertanto, concorrono alla maturazione del punteggio spettante per le graduatorie GPS.
Assenze per malattia docenti impegnati in supplenze brevi e temporanee
Per quanto riguarda, invece, i docenti che svolgono servizio con contratto di supplenza breve e temporanea, si fa riferimento a quanto disposto dal comma 10 dell’articolo 19 del suddetto CCNL, dove si legge: ‘Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%’.
Come per i supplenti annuali, le malattie parzialmente retribuite non interrompono l’anzianità di servizio: pertanto, sono utili al raggiungimento del punteggio per le graduatorie GPS.