Arriva l’emolumento accessorio 2023 per i dipendenti statali. Ieri sono state comunicate le cifre dalla Ragioneria generale dello Stato, in base a comparto e profilo di appartenenza. Abbiamo già mostrato sia quelle del personale scolastico che degli AFAM (vedi in fondo all’articolo). Tutte le altre potete visualizzarle dalla pagina ufficiale della Ragioneria di Stato. Il bonus sarà riconosciuto per 13 mensilità, nella misura dell’1,5% dello stipendio lordo. In sintesi si tratta di un aumento tra i 20 e i 45 euro lordi mensili. La misura è prevista dalla Legge di Bilancio 2023, già pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Vediamo cosa prevede il testo.
Emolumento accessorio una tantum: cos’è?
Il bonus, per esattezza emolumento accessorio, è una somma stanziata in compensazione del mancato pagamento della vecchia indennità di vacanza contrattuale, ovvero il contributo che viene normalmente pagato nel periodo fra la scadenza di un contratto collettivo (CCNL) e il suo rinnovo. In pratica, costituisce una parte del rinnovo che viene erogata una tantum. L’articolo 1, commi 330-333 della Legge di Bilancio prevede per gli statali un Emolumento accessorio una tantum. Di seguito il testo della norma:
330. Per l’anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all’erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.
331. L’importo di cui al comma 330, comprensivo degli oneri contributivi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorre a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
332. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 330, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto al medesimo comma, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
333. Le somme di cui al comma 330 sono ripartite, nell’anno 2023, con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023.