Il bonus accessorio 2023, che costituisce una forma di aumento di stipendio, è una somma stanziata in compensazione del mancato pagamento della vecchia indennità di vacanza contrattuale, ovvero il contributo che viene pagato nel periodo fra la scadenza di un contratto collettivo (CCNL) e il suo rinnovo. In pratica, costituisce una parte del rinnovo che viene erogata una tantum. Quali sono le differenze fra i due tipi di indennità? A spiegarcelo, ancora una volta, è Duilio Mazzotti su Facebook.
Differenze tra bonus accessorio e indennità di vacanza contrattuale
Vediamo quali sono le differenze tra bonus accessorio 2023 (valido solo per quest’anno) e indennità di vacanza contrattuale.
Indennità di vacanza contrattuale, caratteristiche
- Va in quota A ai fini pensionistici (La quota A identifica quella parte di pensione, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alle anzianità contributive maturate dal lavoratore sino al 31 dicembre 1992).
- Non va in quota B ai fini pensionistici (La quota B identifica quella parte di pensione, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alle anzianità contributive maturate dal lavoratore successivamente al 31 dicembre 1992).
- Viene corrisposta per 13 mensilità.
- Ritenute previdenziali: 11,15%
- Sarà assorbita con i futuri aumenti contrattuali.
- Non è finanziata solo per l’anno 2023.
- Non è pensionabile per la parte eccedente il 18% dello stipendio base.
- Non diminuirà il conguaglio previdenziale 2023 (che sarà fatto nel febbraio 2024).
- Va nel TFS.
- Va nel TFR.
Emolumento accessorio una tantum 2023
- Non va in quota A ai fini pensionistici (La quota A identifica quella parte di pensione, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alle anzianità contributive maturate dal lavoratore sino al 31 dicembre 1992).
- Va in quota B ai fini pensionistici (La quota B identifica quella parte di pensione, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alle anzianità contributive maturate dal lavoratore successivamente al 31 dicembre 1992).
- Viene corrisposta per 13 mensilità.
- Non è ancora certo che sarà assorbito con i futuri aumenti contrattuali.
- Ritenute previdenziali: 9,15%
- E’ finanziata solo per l’anno 2023.
- E’ pensionabile per la parte eccedente il 18% dello stipendio base.
- Diminuirà il conguaglio previdenziale 2023 (che sarà fatto nel febbraio 2024).
- Non va nel TFS.
- Va nel TFR.
- Gli importi per il personale scolastico.