Quando sarà possibile per i docenti fare domanda per la pensione con Quota 103? Questo è il quesito di un nostro lettore, a cui risponde l’Avvocato Salvatore Braghini illustrando cosa prevede la norma per l’accesso al pensionamento. Nel dettaglio, il quesito è: “Buongiorno, sono un insegnante di 62 anni al 42esimo anno di servizio. Mi sono recato in una caf per fare domanda di pensione in base a quota 103 ma mi han detto che non è ancora possibile presentare la domanda per gli insegnanti. Sapete quando sarà possibile? O è cambiato qualcosa?“
Quota 103, l’avvocato risponde
“Gentile lettore – scrive l’avvocato Braghini – il Ministero dell’Istruzione e del Merito provvederà ad estendere al personale della scuola, con apposita circolare, gli effetti previdenziali di cui all’art. 1, commi 283, 288 e 292 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio per il 2023), mediante riattivazione della funzione del portale Istanze on line dal 1° al 28 febbraio 2023, onde consentire di inoltrare richiesta di dimissioni dal servizio del personale della scuola in possesso dei requisiti previsti per la c.d. quota 103, maturati entro il 31 dicembre 2023 (e per l’opzione donna, maturati entro il 31 dicembre 2022).
In particolare, il comma 283 della predetta Legge introduce la possibilità di presentare le dimissioni dal servizio per accedere alla pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica di 62 anni unitamente ad un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, entro il 31 dicembre 2023 (c.d. quota 103).
Il comma 292 della stessa Legge, oltre a prolungare i termini del diritto ad usufruire dell’Istituto previdenziale dell’Opzione donna al 31 dicembre del 2022, introduce delle modifiche ai requisiti richiesti in precedenza: permane il requisito dei 35 anni di contributi effettivi, ma l’età anagrafica viene innalzata a 60 anni (in presenza di due figli scende a 58 anni, di un figlio a 59 anni). Sono stati, altresì, aggiunti altri due requisiti: assistenza ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 e ridotta capacità lavorativa per invalidità pari o superiore al 74%.
Il comma 288 e il comma 289 contengono disposizioni con cui sono prorogati al 31 dicembre 2023 i termini di maturazione dei requisiti per l’accesso all’Ape Sociale. Rimangono validi i requisiti previsti dalla legge in relazione ai lavori usuranti per il personale della scuola dell’infanzia e primaria.
Avv. Salvatore Braghini