Docente alla lavagna
Docente alla lavagna

Calcolo dei giorni di congedo maternità per le docenti, un quesito inviatoci da una nostra gentilissima lettrice ci offre lo spunto per trattare questo argomento di particolare interesse insieme all’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Congedo maternità e richiesta di accesso agli atti: l’Avvocato risponde

Il quesito che ha posto la lettrice è il seguente: ‘Sono un’insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato. A luglio ho partorito mia figlia fortemente prematura e successivamente ricoverata in terapia intensiva per 101 gg. Attualmente sto godendo dei mesi di congedo di maternità. I calcoli da me effettuati per il termine di questo congedo tuttavia non coincidono con quelli della scuola, suppongo non abbiamo tenuto conto della prematurità del parto. La domanda è la seguente: posso chiedere alla scuola che mi venga notificato per email il loro calcolo con la relativa data di termine del congedo? Grazie’.

La risposta dell’Avvocato Maria Rosaria Altieri

‘La docente – esordisce l’Avvocato Altieri – può senz’altro è possibile chiedere copia del provvedimento con cui la scuola ha effettuato il computo dei giorni di congedo per maternità. Poiché detto provvedimento viene inserito nel fascicolo personale del docente, qualora la scuola non dovesse riscontrare una semplice richiesta informale, è possibile presentare rituale istanza di accesso al proprio fascicolo personale.

Sul punto, in linea generale, con riferimento alle istanze di un lavoratore di accesso al proprio fascicolo personale, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha chiarito che sussiste il diritto di accesso in capo al dipendente pubblico agli atti del proprio fascicolo personale o ai procedimenti che lo riguardano e che il pubblico dipendente è titolare, invero, di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l’altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse, atteso che la richiesta di accesso al proprio fascicolo personale è di per sé sufficientemente circoscritta (tra le altre, cfr. decisioni della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012, seduta del 10 giugno 2015 e seduta dell’11 febbraio 2016. Pacifica sul punto è anche la giurisprudenza amministrativa; ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13/01/2010, n. 63).

Inoltre – aggiunge l’Avvocato Altieri – la Corte di Cassazione ha altresì precisato che costituisce diritto soggettivo del lavoratore l’accesso al fascicolo personale, nel quale sono conservati i documenti e gli atti relativi al percorso professionale e all’attività svolta dal dipendente in costanza del rapporto di lavoro (Cass., sent. n. 6775, depositata il 7 aprile 2016).