Sentenza
Sentenza

La Retribuzione Professionale docenti, o RPD, spetta anche negli stipendi dei precari. Lo abbiamo detto più volte, perché i tribunali continuano a sentenziare a favore dei ricorrenti. Una delle ultime sentenze è del Tribunale di Firenze e riguarda una docente che ha presentato ricorso con Anief. Il 26 gennaio scorso, la sezione Lavoro del Tribunale di Firenze, ha esaminato il ricorso di una docente di scuola di Istruzione di II grado con ripetuti contratti d’insegnamento a tempo determinato per supplenze brevi negli anni scolastici 2017/2018 (per complessivi n. 164 giorni di lavoro), 2018/2019 (per complessivi n. 237 giorni di lavoro) e 2021/2022 (per complessivi n. 173 giorni di lavoro).

Rpd e stipendi precari: cosa dice il tribunale

Nel ricorrere in tribunale, E’ stato fatto notare che oneri e responsabilità non sono state inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto. L’insegnante ha chiesto giustizia perché non ha percepito la retribuzione professionale docenti (dell’importo di € 164,00 lordi mensili sino al 28 febbraio 2018 e dal 01 marzo 2018 di € 174,50), durante i periodi lavorativi. Il giudice le ha assegnato 3.252,18 euro più gli interessi. I nuovi importi.

Leggiamo sul sito di Anief: “il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così dispone:

  1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione, negli a/s 2017/2018, 2018/2019 e 2021/2022;
  2. Per l’effetto, condanna il Ministero resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle relative differenze retributive, quantificate in complessivi euro 3.252,18, oltre interessi;
  3. condanna il Ministero resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1961 per compensi, oltre al 15% sul compenso, oltre ad IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari”.

E’ un diritto, non ci sono dubbi

I giudici continuano a sentenziare contro l’ingiusta mancata presenza nelle buste paga dei supplenti “brevi” della Rpd: a parlare di “discriminazione” è stata la Corte di Cassazione, prima con l’ordinanza n. 20015/2018 e dopo con la 6293/2020. Tutti i supplenti, anche quelli nominati per un solo giorno, svolgono lo stesso lavoro dei colleghi di ruolo e quindi sono soggetti agli stessi doveri e diritti. E possibile richiedere l’RPD fino a 5 anni precedenti.