Quali sono le conseguenze quando si abbandona una supplenza da III fascia delle graduatorie di Istituto? Si ha ancora diritto ad essere convocati il prossimo anno? Ci si può aspettare una chiamata dalle GPS (graduatorie provinciali)? A questi quesiti risponde l’avvocato Salvatore Braghini, dopo il quesito posto da un nostro lettore.
Il quesito sull’abbandono della supplenza
Il nostro lettore scrive: “Lunedì scorso (30 Gennaio 2023) ho consegnato la lettera di dimissioni da un Liceo del Provveditorato di Vicenza per seri motivi familiari. Nello stesso Liceo, avevo lavorato pienamente con un un primo contratto: dal 16/11/2022 al 23/12/2022. Poi, mi avevano anche riconfermato: dal 24/12/2022 al 10/6/2023. Lunedì 30 Gennaio 2023 ho appunto consegnato la mia lettera di dimissioni, chiedendo di non dovermi presentare più a lavoro a partire da subito (Martedì 31 Gennaio compreso). Ora, molto gentilmente vorrei sapere da voi:
- Teoricamente, io oggi potrei essere ancora richiamato mediante Graduatoria Provinciale d’Istituto 2022-2024, da altri Istituti del Provveditorato di Vicenza, nel periodo Settembre 2023 – Giugno 2024, ossia con l’apertura del nuovo anno scolastico, 2023-2024?
- Potrò ricandidarmi ancora per la Graduatoria Provinciale di Supplenza, a Settembre 2023 (se uscirà un nuovo bando, per l’anno scolastico 2023 – 2024)?
Preciso che io ero stato chiamato a lavoro la prima volta il giorno 16/11/2022 tramite Graduatoria Provinciale d’Istituto 2022-2024 con mio posizionamento in Terza Fascia. Grazie per la gentile risposta. Saluti”.
L’avvocato risponde
L’avvocato Braghini, tornando su un tema molto discusso, spiega: “Con l’odierno quesito torniamo sul regime sanzionatorio introdotto dall’O.M. 60/2020. Per quanto riguarda le convocazioni da graduatorie d’istituto, come nel caso del gentile lettore (il quale erroneamente espone che la supplenza breve e saltuaria gli deriva da Graduatoria provinciale Terza Fascia, Fascia che coincide con le Graduatorie d’Istituto), l’abbandono del servizio, ai sensi dell’art. 14 comma 1, lettera b, punto III della predetta O.M., comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento nell’anno scolastico in corso (2022-2023).
Occorre evidenziare che la sanzione non si estende alle convocazioni da GAE\GPS e che la sanzione si applica esclusivamente per l’anno scolastico in corso per cui, a partire dall’anno scolastico successivo (2023-2024), si potrà essere nuovamente convocati“.