Supplenti brevi e ferie : cosa prevede la normativa? Come vengono pagate? Sono alcune delle ultime domande giuste in redazione, a cui risponde l’avvocato Maria Rosaria Altieri. Nello specifico, la domanda in questione era: “Salve, per quanto riguarda i supplenti brevi, nel momento in cui si richiede un giorno di ferie, cosa succede? Dato che a noi le ferie vengono pagate, è vero che prendendo un giorno di ferie non ci viene pagata l’intera giornata?”
Ferie supplenti brevi, l’avvocato risponde
L’avvocato Altieri risponde al lettore dicendo: “Il diritto alla fruizione delle ferie, che è riconosciuto dalla Costituzione all’art. 36 quale diritto irrinunciabile, è disciplinato dal CCNL 2007, sia con riferimento al personale assunto a tempo indeterminato, che con riferimento al personale assunto a tempo determinato. Con particolare riferimento ai docenti precari, il citato CCNL 2007 disciplina sia il quantum dei giorni di ferie fruibili, sia il trattamento economico.
Quanto al numero di giorni di ferie a cui ha diritto un docente precario, l’art. 13 della norma contrattuale prevede che i docenti supplenti con un numero di anni di servizio pari od inferiori a 3 hanno diritto ad usufruire di 30 giorni di ferie l’anno, mentre i supplenti con più di 3 anni di servizio hanno diritto ad usufruire di 32 giorni di ferie l’anno. Ai sensi del successivo art. 19, comma 2, “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”, per cui per determinare esattamente quanti giorni di ferie ha diritto il docente precario è possibile fare la seguente proporzione:
- 360 : 30 = n° dei giorni di servizio : x (per il personale con anzianità di servizio pari o inferiore a 3 anni)
- 360 : 32 = n° dei giorni di servizio : x (per il personale con anzianità di servizio superiore a 3 anni).
In ogni caso sono poco più di 2 giorni di ferie al mese (viene considerato lavorativo anche il sabato se la scuola ha adottato il modulo organizzativo della settimana corta)”.
Il comma 9 del medesimo art. 13, inoltre, dispone che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative”. Dunque, durante le attività didattiche il docente (di ruolo o supplente) potrà usufruire solo di 6 giorni di ferie (senza oneri per la scuola, per cui la sostituzione dovrà avvenire con docenti interni), sempre che siano state maturate, mentre i restanti giorni di ferie potranno essere fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La retribuzione
L’avvocato conclude: “Quanto al trattamento retributivo, poiché le ferie sono un diritto fondamentale ed irrinunciabile che l’ordinamento giuridico riconosce al lavoratore al fine di consentirgli il recupero delle energie e la realizzazione di esigenze anche ricreative, personali e familiari, tale diritto implica per il datore di lavoro non solo l’obbligo di assegnarle, consentendo al lavoratore di assentarsi dal servizio, ma anche quello di corrispondergli per tale periodo la retribuzione (art. 36, comma 3, Costituzione; art. 2109, comma 2, c.c.) nella misura uguale a quella che avrebbe percepito se avesse lavorato.
Pertanto, per rispondere al quesito posto dalla lettrice, il docente supplente che usufruisce dei 6 giorni di ferie durante lo svolgimento delle attività didattiche ha diritto all’intero trattamento retributivo”.