Con la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) avvenuta lo scorso dicembre, sono stati modificati alcuni aspetti legati agli stipendi del personale scolastico. Oltre al pagamento degli arretrati e agli aumenti, son cambiati gli importi del TFR e del TFS. Inoltre, vengono aggiornati anche gli importi legati alle ore eccedenti per sostituire i colleghi assenti. L’ANQUAP li ricalcola e mostra il nuovo compenso orario.
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti
Le ore eccedenti di cui parliamo sono quelle prestate dai docenti oltre l’orario d’obbligo (che varia in base a ordine e grado di scuola) e non rientrano tra le attività aggiuntive di insegnamento retribuite con il fondo di istituto (art. 30 e 88 CCNL 29/11/2007). Retribuzione ed ente erogatore variano in rapporto alla tipologia.
La Ragioneria Territoriale dello Stato liquida le competenze delle ore aggiuntive relative a:
- Cattedra costituita con più di 18 ore,
- classi collaterali;
- corsi integrativi nei licei artistici.
La scuola (cedolino unico) liquida il pagamento, previo accreditamento di specifiche risorse da parte dl MIUR, delle ore eccedenti relative a:
- sostituzione docenti assenti;
- ore di approfondimento negli Istituti Professionali (quota di 1/78)
- attività complementari di educazione fisica
- Corsi integrativi nei licei artistici.
A quanto ammonta il compenso?
Con la sottoscrizione del nuovo CCNL, vengono rideterminati gli importi per il pagamento ore eccedenti spettanti al personale docente per la sostituzione dei colleghi assenti. L’ANQUAP ha calcolato i nuovi importi e mostra il nuovo compenso orario:
- Scuola infanzia : 1/90 dello stipendio tabellare, pari ad un compenso orario di € 19,35
- Scuola primaria: 1/87 dello stipendio tabellare, pari ad un compenso orario di € 20,02Â
- Scuola secondaria: 1/65 dello stipendio tabellare, pari ad un compenso orario d € 29,08
Nell’importo non va inclusa l’indennità di vacanza contrattuale, come previsto dalla Circolare MEF del 15 aprile 2011, n. 12 al punto 6.