supplenze convocazioni Gps
supplenze convocazioni Gps

Alcune supplenze, sebbene siano valide dal punto di vista giuridico ed economico, non danno alcun punteggio da poter inserire nelle graduatorie provinciali (GPS) nel momento in cui queste si aggiorneranno, ovvero nel 2024. Quali sono queste tipologie di supplenza? Vediamo insieme quali incarichi a tempo determinato non permettono di aumentare il proprio punteggio.

Supplenze che non danno punteggio: il primo caso

Alcuni docenti ottengono incarichi di supplenza nella scuola primaria, spesso su sostegno, senza avere né la specializzazione per il sostegno, né senza titolo per il posto comune. In questi casi, il servizio svolto in questa supplenza non dà punteggio per le classi di concorso della scuola secondaria. Il Ministero aveva chiarito il punto con la nota del 22 luglio 2020, in cui scriveva che il servizio prestato senza titolo di studio di accesso è valido solo se il titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento in cui viene presentata domanda. In caso contrario, non è valido ai fini della valutazione del servizio.

Esiste un’eccezione. Nelle GPS di II fascia per la scuola d’infanzia e primaria, il servizio prestato su posto comune o di sostegno senza titolo dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile come specifico e aspecifico a seconda del grado, ma solo per le relative graduatorie di infanzia e primaria.

Altri due casi

Un discorso simile, spiega Orizzonte Scuola, vale per le supplenze di scienze motorie alla primaria fatte da docenti delle classi di concorso  A048 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A049 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado), nonostante la nomina sia avvenuta da graduatoria e non da MAD.

Infine, essendo le GPS graduatorie istituite da poco, la tabella di valutazione dei titoli è diversa rispetto alle passate graduatorie. Manca l’area “altre attività di insegnamento”. Pertanto, questo tipo di servizio non è valutabile, in quanto, come spiega la FAQ ministeriale, sono valutabili esclusivamente i servizi specificati nelle tabelle titoli e nell’Ordinanza.