Titolo abilitante
Titolo abilitante

Abilitazione conseguita all’estero, uno degli interrogativi che i docenti si pongono in merito alla richiesta del titolo di formazione conseguito all’estero è quello relativo alla possibilità o meno di poter produrre una nuova richiesta in seguito alla mancata presentazione del ricorso al TAR avverso il cosiddetto ‘silenzio inadempimento‘ da parte dell’Amministrazione centrale. 

Richiesta di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all’estero

A questo proposito, lo Studio Legale Aldo Esposito-Ciro Santonicola ha risposto ad un quesito posto da un nostro gentilissimo lettore riguardante proprio questa tematica. In particolare, il docente, dopo aver presentato la domanda per il riconoscimento del titolo conseguito in Romania, non aveva ricevuto alcuna risposta, da parte dell’Amministrazione centrale. Il docente, però, non si è rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro un anno dalla scadenza dei 120 giorni, ovvero i quattro mesi entro cui va chiuso il procedimento da parte del Ministero dell’Istruzione. Il docente, pertanto, si è rivolto allo Studio Legale Esposito-Santonicola per chiedere se sia possibile o meno presentare ugualmente una nuova domanda, considerando che le tempistiche per il ricorso al TAR sono già scadute.

La risposta al quesito

Nella risposta fornita dai legali, viene sottolineato come questa possibilità esista in virtù della nuova sentenza N. 22 emessa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: sussistono, quindi, dei ‘motivi giustificativi’ che permettono di riproporre l’istanza di avvio del procedimento qualora l’azione giudiziaria avverso il cosiddetto ‘silenzio inadempimento’ sia scaduto.

La sentenza del Consiglio di Stato

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, infatti, il Ministero dell’Istruzione sarà chiamato ad esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che ‘la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno’.

La Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito

D’altro canto, come precisato alcuni giorni fa, è di particolare rilevanza la Nota N. 3459 del 1° febbraio 2023, nella quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato precise disposizioni in merito alla rivalutazione dei procedimenti di riconoscimento dei titoli europei. Nel caso sopra esposto, dovrà essere, comunque, il giudice competente a dover esprimere il proprio giudizio in merito alla sussistenza di “motivi specifici atti a giustificare il riavvio del procedimento”.

Riportiamo qui sotto il testo integrale della risposta fornita dallo Studio Legale Esposito-Santonicola.

RISPOSTA AL QUESITO SU ABILITAZIONE CONSEGUITA ALL’ESTERO