Concorso dirigenti scolastici 2017, la Commissione Bilancio del Senato ha provveduto ad approvare la proposta di modifica al comma 11 del Decreto Milleproroghe, che si pone come obiettivo quello di risolvere il contenzioso sorto in merito alla procedura concorsuale.
Concorso dirigenti scolastici, FdI: ‘Oggi si scrive la parola fine su un’interminabile vicenda’
La senatrice di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo, ha commentato con soddisfazione l’approvazione dell’emendamento sul concorso dirigenti scolastici 2017: “Oggi si scrive la parola fine su un’interminabile vicenda. Il voto favorevole all’emendamento proposto da Fratelli d’Italia al ‘Milleproroghe’ mette la parola fine ad uno dei concorsi più discussi degli ultimi anni, quello per dirigenti scolastici del 2017.Â
L’emendamento approvato in commissione – ha spiegato la responsabile Scuola di Fratelli d’Italia – ha come obiettivo quello di prevedere con un decreto ministeriale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del ‘Milleproroghe’, la definizione delle modalità di svolgimento di un concorso – corso di formazione di 120 ore con selezione e prova finale – riservato ai soggetti che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta o abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, o ancora abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.Â
Non posso che esprimere la nostra soddisfazione – ha concluso il membro della Commissione Cultura del Senato – per un risultato che rimette al centro il mondo della scuola e di fatto riporta ordine ed equità laddove regnava il caos”.
Il testo dell’emendamento
5.20 (testo corretto)
Bucalo, Iannone, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon, Russo, Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi, Guidi, Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli, Tubetti, Zedda, Lisei
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
“11-bis. Ai fini della proroga della graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 oltre l’anno scolastico 2022/23, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale anche per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, successivamente caducato;
b) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.
11-ter. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis, il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.
11-quater. I soggetti che hanno superato la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis sono inseriti in coda nella graduatoria finale e successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento della vigente graduatoria di merito.
11-quinquies. All’attuazione della procedura di cui al comma si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al comma 11-bis determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere dell’attività di formazione e della procedura selettiva.
11-sexies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».