Ancora un vittoria targata Anief per un docente della scuola che chiede che l’anzianità maturata in tutti i servizi prestati come precaria abbia lo stesso peso di quella svolta dal personale di ruolo. E la sezione Lavoro del tribunale di Modena accoglie il ricorso e riconosce il suo diritto all’anzianità maturata in tutti i servizi a tempo determinato con la stessa progressione stipendiale riconosciuta al personale a tempo indeterminato.
Il servizio dei precari è pari a quello dei colleghi di ruolo
Il docente ricorsista è entrato in ruolo nel settembre 2015. Aveva lavorato come precario dall’a.s. 2006/2007 all’a.s. 2014/2015. Ricorrendo con Anief ha ottenuto che gli “fosse riconosciuta la fascia stipendiale corrispondente all’anzianità lavorativa maturata dall’inizio del rapporto di lavoro ai sensi del CCNL Comparto Scuola, con conseguente condanna del Ministero a corrispondere le differenze retributive relative alla fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”, quantificate in €. 4.624,01”.
Ancora una volta, la decisione del giudice si è basata sul “principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato”. E’ l’ordinamento comunitario che lo stabilisce. In particolare, al punto 4 della clausola si prevede: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Nella sentenza di Modena, riporta Anief, il giudice ha spiegato che “la prescrizione opera solo sulle differenze retributive e non sulla maturazione del livello stipendiale, posto che l’anzianità del lavoratore, quale mero fatto giuridico, è insuscettibile di prescrizione autonoma (v. Cass. n. 8228 del 23.5.2003 nonché Cass., 30.1.2020, n. 2232). Per tali ragioni l’attore ha diritto ad essere collocato nella fascia stipendiale 3-8 del CCNL Comparto Scuola, come previsto dalla clausola di salvaguardia ex CCNL 04.08.2011. Siccome l’immissione in ruolo è intervenuta con contratto del 26.11.2015 e la ricostruzione di carriera reca la data del 06.02.2019, non possono considerati prescritti i crediti rivendicati dal ricorrente. Il decorso della prescrizione è stato utilmente interrotto dalla diffida del 09.09.2020. Il Ministero va quindi condannato a corrispondere le differenze retributive maturate in data successiva all’assunzione a tempo indeterminato, nella misura indicata in ricorso, pari a €. 4.624,01”.
La regola vale per tutto il personale scolastico
Marcello Pacifico ricorda che questo diritto non appartiene solo ai docenti. Tutte le supplenze influiscono, allo stesso modo, ai fini degli scatti di anzianità e della ricostruzione di carriera. Perché le prestazioni professionali non hanno valore diverso a seconda del contratto sottoscritto dal lavoratore. Per cui anche gli amministrativi e i collaboratori scolastici, come tutto il personale Ata, può recuperare il maltolto e spostarsi su gradoni stipendiali più alti.