partita iva e supplenze
partita iva e supplenze

Si possono accettare supplenze quando si è titolari di Partita Iva? Le due attività sono compatibili? Cosa dice la legge? Abbiamo trattato il tema della compatibilità tra libera professione e impiego pubblico in altre occasioni, ma è giunta una specifica domanda in redazione a cui risponde l’avvocato Salvatore Braghini.

Partita IVA e supplenze: il quesito

Il nostro lettore ci scrive: “Buonasera, in caso di convocazione un titolare di partita IVA come deve comportarsi? Deve subito far presente la sua posizione lavorativa di libero professionista? Potrebbe accettare supplenza a tempo determinato da 36 ore settimanali. O in alternativa, fino a quante ore settimanali può arrivare? Cordialmente”.

L’avvocato risponde

“La disciplina delle incompatibilità nel pubblico è sancita dall’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, il cui art. 53 stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza (comma 7). Il dipendente pubblico potrebbe essere autorizzato a svolgere altra attività esclusivamente se quest’ultima presenti un carattere occasionale o saltuario e non determini un conflitto di interessi con il lavoro nel pubblico impiego.

Ne risulta che il dipendente pubblico non potrebbe aprire partita IVA in ragione della non occasionalità della professione esercitata, che si svolgerebbe in modo continuativo e professionale.

Ad ogni buon conto – e qui si risponde al quesito posto – il regime delle incompatibilità è derogabile per i lavoratori nel pubblico impiego in regime di part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50%. Il nostro lettore – pur non essendo un docente – può chiedere di essere autorizzato a svolgere la libera professione se presta un orario di servizio non superiore al 50% (18 ore) e purché non si tratti di attività incompatibili con il pubblico impiego o in conflitto di interessi con l’amministrazione di appartenenza“.

L’autorizzazione del DS

“Si rammenta che l’art. 58, comma 9, del CCNL del 29.11.007, tuttora vigente, specifica che al personale in part-time interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa amministrazione”.

Avv. Salvatore Braghini