Periodicamente riaffiora la richiesta di recuperare l’anno 2013 ai fini della progressione stipendiale. Gli stipendi di docenti ed ATA risultano penalizzati non solo rispetto alla media retributiva del personale scolastico degli altri Paesi europei, ma perfino riguardo alla media stipendiale dei lavoratori pubblici del nostro Paese. Per la FLC CGIL, fare una vertenza sul recupero dello scatto 2013 fuori da una rivendicazione contrattuale che tenga conto delle esigenze di tutti i lavoratori, rischia di essere un’azione parziale.
Recupero anno 2023 nella progressione stipendiale
Come ricorda Marcello Pacifico, “il 2013 è fondamentale per noi, non può essere un anno nefasto. Sembrerebbe che questi anni in base ai numeri, in base alla cabala, siano più sfortunati o fortunati di altri. Non è così. E’ un anno in cui si è lavorato, per noi come sindacato sono anni importanti”.
Il Decreto presidenziale n.122 del 4/09/2013, ha bloccato il 2013 come hanno valido per lo scatto di anzianità : ad oggi la situazione non si è sbloccata e lo stipendio del personale scolastico non usufruisce di quest’anno ai fini della progressione economica della carriera. Per cui, docenti ed ATA, oltre al danno economico che si ripercuote nell’immediato sullo stipendio, rischiano di andare in pensione senza poter avanzare di fascia, qualora venisse a mancare proprio un anno per lo scatto.
Modello di diffida
La FLC CGIL ha messo a disposizione un modello di diffida da inviare tramite PEC al Ministero dell’Istruzione che ha come oggetto: “Domanda di riconoscimento anno 2013, ai fini della ricostruzione di carriera e adeguamento stipendiale – interruzione termini di prescrizione“. Nel testo, il richiedente chiarisce quanto segue:
“Con la presente intende contestare il mancato riconoscimento dell’anno scolastico 2013 ai fini giuridici ed economici e, pertanto, con il presente atto diffida la S.V. ad assumere tutti i provvedimenti necessari per garantire tale riconoscimento con conseguente adeguamento della posizione retributiva e il pagamento delle differenze retributive maturate e maturande.
Il mancato riconoscimento di quanto richiesto è lesivo dell’ art. 3 Cost., in tema di tutela del principio di uguaglianza; dell’art. 36 Cost., in tema di tutela del diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e dell’art.- 39 Cost. in tema del diritto di stipulare contratti collettivi da parte dell’art. 9, commi 1° e 23° del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010 e dall’art. 1, comma 1 lett. b) del d.p.r. n.122/2013 nonché dall’art. 16, comma 1°, lett.b) e c) del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, laddove hanno previsto il congelamento dell’anno 2013 delle maturazioni stipendiali e dei relativi miglioramenti economici in violazione dei principi statuiti dalla Corte Costituzionale nella sentenza nr.178/2015 e delle norme e dei Trattati dell’Unione Europea. La presente deve valere anche quale atto interruttivo dei termini di prescrizione”.