Anno di prova e formazione, quale calcolo bisogna effettuare affinché si possa ritenere valido il proprio servizio ai fini del conteggio dell’anno scolastico? Il quesito riguarda i docenti che sono stati destinatari di nomina in ruolo oppure di un incarico a tempo determinato finalizzato alla successiva nomina in ruolo. Secondo quanto indicato dal comma 116 della Legge N. 107/2015, il docente neo assunto deve prestare un servizio effettivo di almeno 180 giorni di cui almeno 120 di attività didattiche, ai fini del superamento dell’anno di formazione e prova.
Anno di prova e formazione docenti neo assunti, come calcolarne la sua validità?
L’articolo 3 del Decreto Ministeriale N. 226/2022 dispone quanto segue: ‘Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza’.
Cosa va considerato nel computo dei 180 giorni
Pertanto, nel computo dei 180 giorni di servizio devono essere considerate le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, oltre alle 4 giornate di riposo previste dall’articolo 1 della Legge N. 937/1977 (lettera b), riguardanti le cosiddette ‘festività soppresse’; inoltre, vanno considerati il giorno libero, le vacanze natalizie e pasquali oltre ai periodi di interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse, come ad esempio le elezioni oppure la messa in atto di misure di profilassi.
Inoltre, nel conteggio vanno considerati i giorni compresi nel periodo che va dal primo settembre alla data di inizio delle lezioni, il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico, il primo mese di astensione obbligatoria per maternità, il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato e la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto.
I giorni che non devono essere conteggiati
Nel conteggio dei 180 giorni di servizio, invece, non possono essere considerate le assenze per malattia, i permessi retribuiti e non retribuiti, i periodi di ferie, le aspettative (fatta eccezione per quelle parlamentari) e i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, salvo i periodi di partecipazione alle sessioni di esame.
Per quanto riguarda i 120 giorni di attività didattiche, sono compresi sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Pertanto, come ‘attività didattiche’ si devono intendere le attività svolte dai docenti nei collegi, nei consigli, per i colloqui, per gli incontri dei dipartimenti, per gli incontri previsti all’interno del percorso formativo del docente neo assunto e altro.