Tfa sostegno
TFA per il sostegno

Attesa per la pubblicazione dei bandi degli Atenei universitari per l’attivazione dell’VIII ciclo del Tfa sostegno 2023-2024 per i docenti della scuola di ogni ordine e grado. In via di comunicazione al Ministero dell’Università e della Ricerca il numero massimo del potenziale formativo di posti disponibili – nelle sedi di ogni Ateneo nazionale – per i corsisti che frequenteranno il percorso formativo per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico. Saranno considerati anche gli idonei dei cicli precedenti che potranno essere ammessi in soprannumero , ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DM 92/19. Permane, però, nell’articolo 44 del DL N. 36/2022 e convertito nella legge n. 79/2022 una piccola differenza sui requisiti di accesso tra infanzia e primaria e dall’altra la secondaria di I e II grado. Vediamolo insieme.

Tfa sostegno VIII ciclo non ultimo, specializzazioni autorizzate dal MEF

Cosa manca dunque? Al momento in svolgimento il VII ciclo dell’a.a. 2021-2022 in conclusione per il prossimo 30/06/2023. Si attende il Decreto Ministeriale con il numero della distribuzione dei posti per grado e ordine di scuola fra gli Atenei universitari che hanno fatto richiesta di svolgimento nelle loro sedi dei percorsi formativi. La pubblicazione del bando risulta sempre più plausibile per la fine del mese di marzo e la prima settimana di aprile in considerazione dei tempi ristretti per l’espletamento delle prove selettive e dell’organizzazione delle lezioni – almeno per ottobre-novembre 2023.

È importante mettere in evidenza che l’VIII ciclo del Tfa sostegno che sarà bandito nella primavera 2023 è inscritto all’interno del percorso di formazione degli insegnanti sulle attività di sostegno didattico disciplinato dal Decreto Ministeriale 92/2019 ‘Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno’ di cui al decreto del MIUR n. 249/2010 e successive modificazioni, progetto che prospetta anche l’indizione del IX ciclo per il 2024, e che annulla ogni apprensione sulla mancata pubblicazione del bando. Si tratta di un periodo cosidetto ‘transitorio’, in cui saranno espletati i due bandi previsti dal D.M.

È pur vero che la nota del Ministero di richiesta alle Università del numero dei posti per l’organizzazione del VII ciclo del Tfa sostegno aveva data di scadenza il 24 gennaio e dunque la pubblicazione del bando appare in ritardo, la disposizione dell’VIII ciclo e a seguito del IX è già stata predisposta da:

  • i dl nn. 59 e 66 del 2017 al fine di garantire la formazione dei docenti specializzati sul sostegno didattico per il triennio 2021-2024;
  • nota prot. 469 del 31 marzo 2021 in cui si richiede la collaborazione a garanzia di un’offerta formativa adeguata da parte delle Università per il triennio 2021/2024.
  • nota prot. n. 5882 del 15 giugno 2021 in cui si autorizza un numero complessivo di 90.000 posti (per il VII ciclo tfa sostegno);

In sintesi, i cicli del Tfa sostegno autorizzati dal MEF sono tre e da espletarsi all’interno del periodo transitorio che ha come punto fermo i requisiti di accesso tra 24 cfu, abilitazioni e anni di servizio sul sostegno. Il Tfa VII ciclo del 2021/2022 con 25.874 posti banditi e in corso di svolgimento;  l’VIII ciclo 2022/2023 con bando imminente e il IX ciclo del 2023/2024 che dovrebbe essere bandito nella primavera del 2024. Il numero dei posti indicato dagli Atenei sarà poi vagliato dalla Coreco (Il Comitato regionale di coordinamento  e controllo) che provvederà a verificare le risorse didattiche e gli spazi per lo svolgimento dei corsi.

Requisiti di accesso diretto: disparità tra ordine e grado di scuola

In relazione ai requisiti di accesso validi fino al IX ciclo del Tfa sostegno 2024 è però importante mettere in evidenza che di D.M atteso dovrà dunque stabilire il numero dei posti massimo nazionale e distribuito per Atenei e ordine e grado di scuola ma dovrà anche chiarire uno dei punti chiave sui requisiti di accesso in materia di titoli e servizio.

In materia di requisiti di accesso nel servizio, art. 44 del DL N. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022: nei limiti della riserva di posti potranno partecipare tutti i docenti – anche a tempo indeterminato – con tre anni di servizio sul sostegno svolti negli ultimi cinque. La norma comprende tutte le istituzioni scolastiche ma non si precisa se l’ordine e grado di scuola debba essere lo stesso per cui si richiede l’accesso al Tfa sostegno.

In materia di titoli: i docenti indicati sopra devono essere abilitati all’insegnamento e essere in possesso di un titolo di studio valido per l’insegnamento.  In questo caso i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, il cui titolo ha già valore abilitante, hanno accesso al Tfa sostegno senza sostenere le prove selettive e su posti riservati, mentre i docenti della secondaria di I e II grado per ottenere l’abilitazione devono aver superato un concorso compreso l’anno di prova.

Ciò fa intendere che ai docenti della secondaria di I e II grado sarà precluso loro l’accesso diretto al Tfa. I docenti della secondaria dovrebbero trovarsi ‘almeno’ durante il primo anno di servizio di ruolo e non sono in tanti che a seguito del percorso dell’immissione in ruolo vorranno iniziare di nuovo un percorso formativo. Dall’altro lato anche i docenti precari, seppur con 3 anni di servizio di sostegno, non trovandosi in possesso di abilitazione all’insegnamento ma solo di titolo valido per l’accesso non potranno – così fa intendere la congiunzione ‘e’ anziché ‘o’ di ‘oppure’ tra i due titoli – accedere comunque in modo diretto.

Pittoni: ‘Per continuità con norma precedente, sufficiente abilitazione o titolo di studio’

Nel Decreto dovranno essere chiariti questi due importanti punti riducendo inoltre anche disparità tra titoli già con valore abilitante e docenti che hanno superato un concorso per ottenere il titolo di abilitazione. Già l’ex vice Presidente della Commissione Cultura al Senato, Mario Pittoni, aveva mostrato le sue perplessità mettendo in evidenza che la norma inserita nel PNRR aveva lo scopo primario di accesso diretto dei docenti con 3 anni di esperienza nel ruolo in cui desiderano specializzarsi per incrementare la continuità didattica, mentre invece, quale è espresso […] ‘Sembra che abilitazione e del titolo di studio valido per l’insegnamento debbano essere posseduti entrambi, mentre per logica e continuità con la normativa precedente chi voglia specializzarsi sul sostegno e già lavora da almeno tre anni degli ultimi cinque nel settore, basta sia in possesso o dell’abilitazione o del titolo di studio valido […]. Il testo finale non ha dunque modificato o chiarito il nodo di accesso al Tfa sostegno.

Se potessimo indicare un’ipotesi di tempistica, se il bando del Tfa sostegno VIII ciclo dovesse essere bandito anche al massimo alla prima settimana di aprile, le prove selettive potrebbero svolgersi nel mese di maggio e giugno, di modo che lezioni del percorso di specializzazione possano iniziare al pari delle lezioni ordinarie degli Atenei e concludersi entro il 30 giugno 2024 con il conseguimento del titolo abilitativo per l’immissione in ruolo in settembre dello stesso anno. La conferma della prima sede di servizio è disposta entro il 31 luglio. Rispettando questa breve cronistoria, risulterebbe fattibile l’espletamento di un percorso di specializzazione funzionale all’inoltro delle domande, svolgimento delle prove, lezioni e conseguimento titolo, con successiva immissione in ruolo nel settembre 2023.