Retribuzione Professionale Docenti, Tribunale del Lavoro di Udine
Retribuzione Professionale Docenti, Tribunale del Lavoro di Udine

La questione della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) è ancora aperta. Nonostante infatti si stia formando una consistente giurisprudenza a favore dei supplenti ricorrenti, il Ministero non ha ancora provveduto a riconoscere questa componente stipendiale nel cedolino dei docenti precari che svolgono supplenze brevi e saltuarie. Col risultato di dover comunque soccombere di fronte alle sentenze di condanna, con l’obbligo di corrispondere agli interessati le somme non percepite.

L’ennesima sconfitta del Ministero è stata annunciata nelle scorse ore dal Presidente Anief, Marcello Pacifico: 1.378 euro è stata la cifra riconosciuta dal Tribunale del Lavoro di Udine alla docente ricorrente.

Riportiamo di seguito i dettagli della pronuncia, facendo chiarezza anche sul significato dell’RPD.

Retribuzione Professionale Docenti: di cosa si tratta

Quando parliamo di Retribuzione Professionale Docenti (RPD) facciamo riferimento a quella componente stipendiale accessoria consistente in un compenso fisso e continuativo, fissato oggi a 174,50 euro mensili e riconosciuto a tutti i docenti, di ruolo e non. Con riferimento però ai docenti precari, questi devono avere un contratto di supplenza annuale (al 30 giugno o al 31 agosto) per poterne beneficiare.

Esclusi sono invece, immotivatamente, i supplenti brevi e saltuari, che per poterselo vedere riconoscere non hanno altra alternativa che proporre ricorso al Tribunale del Lavoro competente. La domanda non ha motivo di essere rigettata se consideriamo la pronuncia della Corte di Cassazione del 2018, che aveva dichiarato illegittima e discriminatoria l’esclusione dei docenti impiegati per supplenze brevi dal compenso per l’RPD. Senza contare le continue sentenze positive che si stanno susseguendo a favore degli aventi diritto.

Mancata assegnazione RPD per otto mesi: riconosciuti più di 1.330 euro

Il caso portato alla ribalta da Marcello Pacifico attiene ad una docente precaria che, su due contratti di supplenza breve, dal 18 ottobre 2021 al 13 giugno 2022, si è vista corrispondere solo lo stipendio base, vedendosi negare dunque per otto mesi la Retribuzione Professionale Docenti. A seguito del ricorso presentato dall’interessata al Tribunale del Lavoro di Udine, il Ministero è stato condannato a pagare alla docente una somma pari a 1.378.64 euro lordi, “oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.

Il giudice ha motivato la decisione rifacendosi a quanto precedentemente affermato dalla Cassazione: “il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato il medesimo trattamento stipendiale, poiché «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»”