Solo il DPCM previsto con la L.79/2022 sarebbe risolutivo e potrebbe chiarire il punto sul possesso dei 24 crediti formativi quali requisiti di accesso per il Tfa sostegno VIII ciclo per i laureati con il solo titolo di studio di accesso all’insegnamento e senza anni di servizio. Naturale ritenere corretto inserire requisiti specifici di accesso ad un percorso di formazione e specializzazione così sensibile quale quello delle attività didattiche per gli alunni con disabilità, ma è anche dunque importante per la stessa motivazione, permettere dunque agli aspiranti di conseguire i crediti richiesti. Al momento, solo i laureati che hanno conseguito i 24 Cfu entro il 31 ottobre 2022 possono aspirare di accedere al Tfa sostegno.
Accesso Tfa sostegno con 24 cfu, ma nessun bando dagli Atenei
Gli Atenei universitari – come indicato in precedenza – non possono al momento indire le procedure di acquisizione dei Cfu necessari per l’accesso dei laureati al bando del Tfa sostegno 2023 a poco meno di un mese dalle previsioni di pubblicazione. È pur vero che i 24 Cfu devono essere stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022, dunque non vi sarebbe più tempo per l’acquisizione entro la data di pubblicazione del bando; d’altro canto, è importante conseguire i crediti formativi per tempo se si aspira alla partecipazione al IX ciclo. Si consideri che il percorso di acquisizione dei 24 Cfu in discipline antropologiche, psicologiche, pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche prevede un periodo di frequenza corsi e esami di circa nove mesi. Nel DPCM previsto con la Legge 79/2022 dovrebbe essere definito anche questo punto, così come un altro importante nodo che costituisce la parte finale del percorso di specializzazione sul sostegno: l’immissione in ruolo.
Aumenta dunque l’attesa della comunicazione della Commissione Europea che si dovrà pronunciare sulle immissioni in ruolo 2023/24 dirette dalle Graduatorie Scolastiche Provinciali. Come denuncia la F.L.P. – Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche (Foggia) nel suo sito ufficiale, con la proposta avanzata alla Commissione, si differisce al 2025 l’applicazione della Legge 79/2022 disposta dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Patrizio Bianchi, in attuazione delle direttive comunitarie afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Piano dovrebbe avere quale obiettivo fondamentale quello di avviare azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, e la formazione e stabilizzazione dei docenti su posto comune e i docenti sul sostegno ne sono sua parte indissolubile.
I 24 cfu solo per laureati senza servizio o senza titolo abilitante
È pur vero che l’abolizione del possesso dei 24 Cfu (docenti TD) è stato funzionale per l’accesso ai concorsi scuola, permettendo ai docenti precari, per esempio, di partecipare ai bandi per l’immissione in ruolo con il requisito di almeno tre anni di servizio sull’ordine e grado di scuola per il quale si concorreva. Fermo restando la scelta di una sola classe di concorso – e di seguito rinuncia – a cui partecipare e non considerando che una buona parte dei docenti precari sono in possesso di più di una cdc per l’insegnamento. Si pensi per esempio ad un laureato in lettere in possesso di due o tre classi di concorso tra cui Italiano, storia e geografia nella secondaria di I grado, Lettere nella secondaria di II grado e Italiano e latino sempre nella secondaria secondo grado; i docenti matematica e scienze, con cdc nella secondaria di I e II grado, e così oltre.
Differente comunque resta la situazione degli aspiranti con titolo già abilitante come per esempio il diploma magistrale sociopsicopedagogico e/o ad indirizzo linguistico conseguito entro il 1999/2000, i quali potranno accedere al bando Tfa sostegno senza il conseguimento dei crediti formativi in oggetto. Il DM dovrebbe chiarire o in definitiva dare una maggiore possibilità agli aspiranti ‘appena laureati’ di accedere al percorso di specializzazione, interesse d’altronde dello stesso Ministero che avrebbe una maggiore preparazione iniziale del futuro docente, non ancora entrato in servizio, attuando le prospettive di formazione nel mondo della scuola.
DPCM previsto con Legge 79/2022 dovrebbe chiarire anche formazione iniziale docenti
La L.79/2022, al momento, non permette a molti laureati con solo titolo di studio valido per l’insegnamento di accedere al bando Tfa sostegno 2023 in quanto non in possesso dei 24 cfu e nemmeno appare possibile conseguire i 60 cfu necessari per la formazione iniziale richiesta per diventare insegnante. In questo caso, potranno fare domanda per lo svolgimento delle prove selettive al Tfa sostegno solamente i laureati che hanno conseguito i 24 cfu entro il 31 ottobre 2022, ma solo fino al IX ciclo del percorso di specializzazione sul sostegno 2024. Ma non è ancora chiaro come questi potranno iscriversi se gli Atenei non hanno disposizione di inizio corsi.
Nel DPCM previsto dalla Legge 79/22 dovrebbe essere regolata proprio la formazione iniziale degli insegnanti e normata in maniera particolare l’acquisizione dei 30 Cfu fino al 2024 e 60 cfu a partire dal 2025, oltre alla definizione delle cadenze di istituzione da parte degli Atenei universitari dei percorsi di acquisizione dei crediti formativi. Particolare attenzione dovrà essere riservata anche al numero di cfu che ogni insegnante dovrà conseguire in materia di formazione e didattica inclusiva degli alunni con disabilità. Particolare importanza assume per i laureati che attendono indicazioni sulla possibilità di accesso al Tfa sostegno VIII ciclo, le indicazioni sulla modalità di richiedere riconoscimento degli eventuali crediti formativi maturati con gli esami del proprio piano di studi o durante il proprio percorso universitari/accademico.