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Un docente è obbligato ad effettuare ore di potenziamento pomeridiane per i corsi di recupero? Quali sono i riferimenti normativi? Una nostra lettrice ci scrive: “Buongiorno. Ho un contratto da 18 ore ( 15 ore in classe+1 a disposizione+2 su potenziamento). La scuola mi chiede di effettuare le ore di potenziamento nel pomeriggio, per fare i corsi di recupero pomeridiani sulla materia. Ma i corsi di recupero non prevedono un compenso? Posso rifiutare senza conseguenze la variazione temporanea dell’orario di lavoro? A quale riferimento normativo posso fare riferimento? L’avvocato risponde.

L’organico di potenziamento

Nel rispondere al quesito della nostra lettrice, l‘avvocato Maria Rosaria Altieri inizia col chiarire il ruolo dell’organico di potenziamento. “L’organico di potenziamento dell’offerta formativa è stato istituito dall’art. 63 della L. n. 107/2015 (cd. Buona Scuola) il quale inserisce i posti di potenziamento all’interno dell’organico dell’autonomia (ossia l’organico di Istituto). Proprio perché l’organico di potenziamento confluisce nell’organico dell’autonomia, unitamente ai posti normali e di sostegno, esso non costituisce un organico a sé stante, distinto dall’organico di Istituto.

Infatti, sul punto, l’art. 28, comma 1, del CCNL 2016-18, attualmente in vigore, dispone che “Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni”.

Ciò significa che lo svolgimento delle attività per il potenziamento dell’offerta formativa è stato regolarmente inserito nel normale orario di insegnamento previsto dall’art. 28, comma 5, del CCNL 2007, il quale prevede, com’è noto, 22 ore settimanali di insegnamento per la scuola primaria (oltre 2 ore di programmazione), 25 ore settimanali per la scuola dell’infanzia e 18 ore settimanali per la scuola secondaria”.

Potenziamento e corsi di recupero pomeridiani

L’avvocato continua: “Sulla piena equiparazione dei docenti di potenziamento con i docenti curricolari si è espresso il MIM in maniera chiara con la nota n. 2852 del 05/09/2016, la quale testualmente recita che “E’ importante ricordare che non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento”. L’art. 7 della L. n. 107/2015 individua gli obiettivi delle attività di potenziamento e il 3° comma dell’art. 28 del citato CCNL 2016/18 individua le attività di interesse delle attività di potenziamento. Analogamente la nota n. 2852 del 5/9/2016 riporta esempi di attività di docenti assegnati su posti di potenziamento.

Orbene, in tutte le norme appena citate non vi è alcun riferimento circa la possibilità che i docenti di potenziamento possano essere costretti a tenere corsi di recupero pomeridiani organizzati dalla scuola, sia pure rientranti nel proprio orario settimanale di servizio e dunque senza retribuzione aggiuntiva. Alla medesima conclusione si giunge anche sulla base dell’altro dato normativo sopra dettagliato, costituito dalla piena equiparazione tra il docente di potenziamento e il docente curricolare”.