Tfa sostegno
TFA per il sostegno

In relazione alle prove concorsuali del Tfa sostegno VIII ciclo, si è più volte riflettuto sull’accesso diretto, ovvero senza sostenere le prove. Evidenziata una differenza tra ordini e grado di scuola, in considerazione del riconoscimento abilitante del proprio titolo di studio per l’insegnamento, è necessario fare una differenza tra gli aspiranti che partecipano al bando sul sostegno ‘con accesso diretto senza sostenere nessuna delle prove’ e coloro ‘con accesso senza sostenere la prova preselettiva’, ma che dunque dovranno confrontarsi con la prova scritta e orale.

Accesso diretto senza sostenere la prova preselettiva, per chi?

Non dovranno superare con il punteggio di almeno 21/30 la prova selettiva, ovvero la prima prova indetta al termine delle procedure di inoltre della domanda al bando Tfa sostegno VIII ciclo. Sosteranno la prima prova scritta e la prova orale.

Si tratta di aspiranti docenti:

  • docenti con servizio specifico sul sostegno, in attuazione della L. 41/2020. Su questo punto si attende DPCM di conferma o esplicativo sulla possibilità degli aspiranti con almeno 3 anni di servizio di accedere al Tfa sostegno senza sostenere alcuna prova);
  • beneficiari di Legge 104/92 in attuazione dell’art.20, comma 2-bis in cui si indica che con invalidità uguale o superiore all’80% nello svolgimento delle prove concorsuali si è dispensati dalle preselettive ivi previste;
  • aspiranti che abbiano superato la prova preselettiva del precedente ciclo Tfa, preclusi dal sostenere le prove successive per provvedimenti di isolamento da infezione SarsCov-19, come indicato anche nel VII ciclo.

Accesso diretto senza sostenere alcuna prova, per chi?

Si tratta di docenti che, al VII ciclo Tfa sono risultati idonei, ovvero hanno già superato la preselettiva con esito positivo ma che non hanno potuto frequentare il corso di specializzazione per mancanza di posti: sono i sovrannumerari.

Ma non solo. Potranno accedere direttamente al corso Tfa sostegno anche i docenti che hanno interrotto la frequenza delle lezioni o che, anche a seguito del superamento della preselettiva e delle prove, non si sono effettivamente iscritti e non hanno conseguito il titolo.

Hanno inoltre diritto all’accesso diretto senza alcuna prova gli aspiranti che superando le prove selettive su diversi ordini di scuola abbiano dovuto effettuare una scelta. Potranno dunque recuperare la posizione utile per la quale sono risultati rinunciatari nella procedura concorsuale precedente.

Accesso diretto, non è dunque senza nessun esame

La differenza di ‘accesso diretto alle prove’ è, dunque, sostanziale. In linea generale, si può affermare che gli aspiranti che hanno accesso senza sostenere le prove concorsuali, sia la preselettiva che le successive prova scritta e orale, del Tirocinio Formativo Attivo, è perché ‘quelle prove le hanno già sostenute’, dunque non è possibile affermare che non sostengano in toto nessuna prova. Inoltre, è anche importante evidenziare la situazione dei sovrannumerari che, pur risultando in posizione utile – dopo aver sostenuto le prove -, non hanno potuto partecipare al percorso per mancanza di posti. E ancora, colori che avendo i requisiti per partecipare su due o tre ordini di scuola, superando tutte le prove sostenute, si sono ritrovati a scegliere solo uno di questi.

Fermo restando le differenze di requisiti e di accesso alle prove per la scuola dell’infanzia e primaria e dall’altra la scuola secondaria. Si tratta, infatti, di differenza nel valore abilitante del titolo e non di maggiore istruzione o formazione. Sarà, comunque, il DPCM a chiarire anche questo punto sui requisiti, definendo anche una maggiore possibilità di partecipazione agli aspiranti con almeno 3 anni di servizio specifico sul sostegno. Il documento dovrà essere chiarificativo anche sui titoli necessari per la secondaria, se abilitazione e/o titolo di studio che farebbe una grande differenza sulla platea di partecipanti che potranno accedere al percorso. I docenti precari senza titolo di abilitazione, comprendendo anche i neolaureati, risultano in numero superiore rispetto ai docenti con abilitazione all’insegnamento che per la maggiore hanno superato un concorso e già stabilizzati e immessi in ruolo.