Un quesito molto particolare è giunto alla nostra redazione: un docente ormai di ruolo da tre anni, che ha ottenuto l’abilitazione tramite ricorso. Il Consiglio di Stato, però, ha ribaltato la precedente sentenza. Adesso rischia il licenziamento? Cosa deve fare? All’interno della nostra rubrica l’Avvocato risponde, la risposta del legale alla sua particolarissima situazione.
Il quesito
“Gentile Avvocato, Sono un docente di strumento musicale che ha ottenuto l’abilitazione grazie al ricorso presso GDL nel 2017. Nel 2018 ho superato il Concorso riservato per abilitati in Puglia, nel quale mi sono potuto tranquillamente scrivere senza alcuna riserva dato che venivano accettati anche gli abilitati tramite provvedimento giuridico. Coattamente, l’USR Campania, che gestiva anche la nostra regione, non ha inserito me e chi si trovava in condizioni analoghe nelle graduatorie di merito.
Abbiamo fatto ricorso al TAR e lo abbiamo vinto nell’estate del 2019, ottenendo l’inserimento nelle Graduatorie di Merito regionali. Nel 2020 ho fatto la call veloce nella regione Lazio, perché in Puglia non c’erano posti per il mio strumento. L’ufficio scolastico di Frosinone mi ha chiesto di inviar loro la sentenza del Tar, dopo di che mi hanno assunto a pieno titolo, senza alcuna riserva.
Nel 2021, supero l’anno di prova ed entro di ruolo e pochi giorni prima che la sentenza del tar passasse ingiudicato vengo appellato al Consiglio di Stato, che però in un primo momento da ordinanza a noi favorevole. Oggi, al terzo anno di ruolo, il CDS ha dato parere negativo. Rischio il licenziamento comunque? Anche se non ho riserve e se lavoro in una regione diversa dalla graduatoria di riferimento?”
L’avvocato risponde
L’avvocato Salvatore Braghini risponde: “Temo proprio di si. Il suo contratto a tempo indeterminato stipulato con il Ministero dell’Istruzione avrebbe dovuto prevedere l’inserimento della c.d. “clausola risolutiva espressa”, poiché la sua ammissione al concorso, riservato agli abilitati, di cui al DDG 85/2018, a sua volta, sarebbe dovuta avvenire con riserva.
La sentenza del Consiglio di Stato, che riforma la precedente sentenza favorevole del Tar, facendo venire meno il presupposto dell’abilitazione, dovrebbe determinare sia la decadenza dall’ammissione al concorso riservato sia dall’immissione in ruolo. Però, attenzione, l’iniziativa di procedere con la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 25 comma 5 del CCNL Scuola vigente spetta all’amministrazione e non a lei. Pertanto, se nulla le viene comunicato o notificato, continuerà il rapporto di lavoro con l’amministrazione nella forma attuale”.