Come fare a calcolare esattamente le ferie che spettano ad un collaboratore scolastico che lavora part time? Questa domanda giunge in redazione da parte di una lettrice che chiede: “Salve, sono una collaboratrice scolastica che sta svolgendo il secondo anno di ruolo. Lavorando con un orario part time di 24 ore su 4 giorni (dal martedì al venerdì), è possibile sapere il calcolo preciso delle ferie che mi spetterebbero? Le festività soppresse cui poter usufruire sono 4, giusto?”.
Calcolo delle ferie Personale ATA: normativa
A rispondere alla nostra lettrice è l’avvocato Maria Rosaria Altieri, che inizia citando la normativa relativa alle ferie del personale ATA. L’avvocato risponde: “Le ferie del personale ATA sono regolate dal CCNL Scuola 2006/2009, che all’art. 13, comma 5, dispone che il personale assunto a tempo indeterminato ha diritto:
- a 30 giorni di ferie per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3;
- a 32 giorni per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.
Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato anche con contratto a tempo determinato. Le festività soppresse sono disciplinate all’art. 14 del medesimo CCNL, il quale prevede che “A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. É altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo”. Dunque, le festività soppresse spettano in numero di 4 giornate l’anno a prescindere dall’anzianità di servizio. Questo vale con riferimento al personale ATA con orario full time”.
Collaboratore scolastico part time: il calcolo
“Quanto al part time – continua l’avvocato Altieri – occorre preliminarmente precisare che, ai sensi dell’art. 58, comma 7, “Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61”.
Nel caso di part-time orizzontale, l’art. 58, comma 11, CCNL Scuola 2006/2009, dispone che “I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa”.
Per determinare il numero di giorni di ferie e di festività soppresse spettanti al lavoratore in part time verticale bisognerà rapportare il numero di giorni di part-time rispetto al numero di giorni lavorativi teorici, con la precisazione che se la settimana lavorativa è articolata su 5 giorni, il sabato è sempre considerato lavorativo (art. 13, comma 5, CCNL cit.).
Pertanto, nel caso sottoposto dalla lettrice, la formula matematica per il calcolo delle ferie è la seguente:
4 : 6 = X : 32 —> X = (32 x 4) : 6 = 21 giorni di ferie (se l’anzianità complessiva di servizio non è superiore a 3 anni);
4 : 6 = X : 30 —> (30 x 4) : 6 = 20 giorni di ferie (se l’anzianità complessiva di servizio è superiore a 3 anni).
Per il calcolo delle festività soppresse la formula matematica è la seguente:
4 : 6= X : 4 —> X = (4 x 4) : 6 = 2,66 giorni di festività soppresse (a prescindere dall’anzianità di servizio).
Quanto agli arrotondamenti, l’ARAN, a fronte di richieste di chiarimento avanzate dagli istituti scolastici, ha ritenuto legittima la prassi di arrotondare all’unità superiore, se la frazione è superiore allo 0,50, oppure all’unità inferiore in caso contrario”.
In conclusione
“Pertanto, è possibile rispondere al quesito della lettrice, la quale però non ha specificato quale anzianità complessiva (ruolo e preruolo) di servizio abbia, indicando solo gli anni di ruolo. Alla lettrice spetteranno 21 giorni di ferie se ha un’anzianità complessiva di servizio (compreso il preruolo) superiore a 3 anni, oppure 21 giorni di ferie se ha un’anzianità complessiva di servizio (compreso il preruolo) non superiore a 3 anni e 3 giorni di festività soppresse”.