Validazione Gps
Validazione Gps

Se un’insegnante di ruolo viene assunta a tempo determinato da GPS in altra provincia, grazie all’articolo 36, cosa accade se alla convalida del punteggio questo risulta errato? E’ la domanda posta da una nostra lettrice, a cui risponde l’avv. Maria Rosaria Altieri citando la normativa e chiarendo il punto.

Assunzione da GPS con art 36: il quesito

Il quesito giunto alla nostra casella di posta è il seguente: “Docente di ruolo viene nominata da GPS supplente, in altra provincia, su altra classe di concorso stesso grado di scuola utilizzando l’art. 36. Se alla verifica del punteggio si adviene ad una diminuzione dello stesso e gli viene revocata la supplenza annuale, il docente rientra nella sua cattedra di ruolo? O (considerato che detta cattedra risulta occupata da supplente) rimane in aspettativa concessa in applicazione dell’art. 36 fino al termine della stessa (30 giugno o 31 agosto)? L’avvocato risponde.

L’avvocato risponde

L’avvocato Altieri spiega: “Com’è noto l’art. 36 del CCNL 29 novembre 2007 Comparto Scuola consente al docente di ruolo, iscritto nelle GPS o nelle Graduatorie di Istituto, di accettare incarichi di supplenza su posti di diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, rispetto a quelli di titolarità (con l’esclusione, dunque, di supplenze sulla stessa classe di concorso o posto), mantenendo per un periodo massimo di tre anni la titolarità sulla sede di ruolo.

Come espressamente previsto dalla norma, le annualità di servizio svolte in ragione dell’accettazione degli incarichi ex art 36 CCNL, interrompono il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comportano l’applicazione della disciplina prevista per rapporto di lavoro a tempo determinato, da un punto di vista stipendiale, del trattamento giuridico delle ferie, dei permessi e delle assenze e della valutazione dell’anzianità di servizio.

Ne consegue, dunque, che troverà applicazione il disposto dell’art. 8, comma 5, dell’O.M. n. 112/2022 che disciplina la valutazione dei titoli degli aspiranti inclusi nelle GPS, per cui anche il docente di ruolo che accetti un incarico da GPS ai sensi dell’art. 36 CCNL, è soggetto alla convalida del punteggio dichiarato nella domanda di aggiornamento“.

La convalida del punteggio

“Ai sensi del successivo comma 6 “In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria”. Per cui, qualora in conseguenza della rettifica del punteggio, questo non risulti più utile ai fini del mantenimento della supplenza conferita, il relativo contratto di supplenza stipulato con il docente di ruolo si risolve. In tale ipotesi, venuta meno la causa che ha determinato la stipula del contratto a tempo determinato in favore del docente di ruolo, questi rientra in servizio.

Un problema si pone in ordine alla sorte del docente supplente che ha accettato l’incarico e che vede rientrare in servizio il titolare. Infatti se nel contratto stipulato con il supplente è inserita quale clausola risolutiva espressa il rientro del titolare, nulla quaestio, il contratto di supplenza viene risolto. Dubbi interpretativi si pongono con riferimento all’ipotesi in cui il contratto di supplenza non preveda detta clausola risolutiva, in quanto la fattispecie non è specificamente normata.

Si ritiene possa essere applicato il successivo art. 37 CCNL 2007, anche in ragione della sua collocazione sistematica (immediatamente dopo l‘art. 36 che ha attribuito la possibilità del docente di ruolo di accettare incarichi di supplenza). La norma citata recita che “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.