Naspi indennità di disoccupazione
Naspi indennità di disoccupazione

NASpI e reddito derivante da Partita IVA, un quesito inviato in redazione da una nostra gentilissima lettrice offre lo spunto per chiarire alcuni aspetti in merito al diritto, o meno, di percepire, in taluni casi, l’indennità di disoccupazione. Il quesito fa parte della rubrica ‘L’Avvocato risponde’.

NASpI e reddito da Partita IVA, l’Avvocato risponde

La nostra lettrice ci chiede: ‘Buongiorno, vorrei una delucidazione in merito alla NASpI: io ho contratto fino al 30/06 e contemporaneamente ho una Partita IVA in regime forfettario. Se ho capito bene si ha diritto alla NASpI nel caso di un reddito inferiore ai 4800 euro: ma questo reddito è relativo all’anno in cui si richiede la NASpI o all’anno precedente?’.

L’Avvocato Salvatore Braghini risponde

‘Si premette – precisa innanzitutto l’Avvocato Salvatore Braghini del Foro di Avezzano – che la N.A.S.p.I. (Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego), costituisce dal 2015 la nuova indennità di disoccupazione fruibile da chi interrompe un rapporto di lavoro subordinato ed è consistente in una somma di denaro erogabile per un massimo di 2 anni, parametrata in base ai contributi versati durante l’attività lavorativa. 

Per averne diritto è richiesto un minimo di 13 settimane di contributi all’INPS, che devono essere stati versati nei quattro anni precedenti al verificarsi dello stato di disoccupazione mentre dal 2022 è possibile accedere alla NASPI anche senza aver svolto le 30 giornate effettive di lavoro relativamente all’anno precedente. 

Riguardo alla specifica domanda – spiega l’Avvocato Braghini – il lavoratore che percepisce la NASpI e avvia un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, oppure ne ha già una in essere all’atto della domanda di NASpI, deve riferirsi al reddito da partita IVA nell’anno in cui presenta la domanda di disoccupazione e, se prevede di ottenere un reddito inferiore a 4800 Euro lordi su base annuale, utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’Inps entro 1 mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo presunto. 

La NASpI verrà ridotta di un importo pari all’80% del reddito che il lavoratore prevede di produrre nel periodo che va dalla data di inizio dell’attività alla data di termine della NASpI oppure, se tale termine è antecedente, alla fine dell’anno. La riduzione è poi ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi’.

Avv. Salvatore Braghini