Con l’entrata in vigore dell’assegno unico ed universale per i figli, sono cambiate alcune regole per quanto riguarda le detrazioni per i figli a carico: come è noto, l’assegno unico ha incorporato diverse forme di sostegno alle famiglie, fra cui proprio gli assegni familiari. Vediamo come devono essere calcolate.
Assegno unico, rispetto agli assegni familiari cambiano le regole per il calcolo delle detrazioni per i figli a carico
Occorre, innanzitutto, sottolineare come restino in vigore le detrazioni Irpef (950 euro per ciascun figlio) spettanti alle famiglie con figli dai 21 anni in su. Tale detrazione spetta anche per i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, a partire dal mese in cui compiono 21 anni.
Resta in vigore la normativa secondo la quale la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.
Non cambia nemmeno la regola in base alla quale, in presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
In buona sostanza, ecco come bisogna calcolare la detrazione. La formula è la seguente: 950 X (95.000 – reddito complessivo) diviso 95.000. Occorre considerare che, in questa formula, per ogni figlio in più l’importo di 95.000, indicato al numeratore e al denominatore, viene aumentato di 15.000 euro.
Perché un figlio possa essere considerato fiscalmente a carico, il limite del reddito è 2.840,51 euro: questa soglia viene elevata a 4.000 euro per i figli con meno di 24 anni.
Come cambiano le detrazioni per i figli a carico
La differenza, rispetto al passato, riguarda, ad esempio, la detrazione che è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni. Un’altra novità è rappresentata dagli aumenti di 400 euro, per ogni figlio portatore di handicap, e di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo per i contribuenti con più di tre figli a carico. Inoltre, è stata eliminata l’ulteriore detrazione di 1.200 euro per le famiglie numerose.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha precisato che ‘al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni, può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge, se più conveniente delle detrazioni previste per i figli a carico’.
Tutto ciò qualora ‘l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato’.