Al momento dell’iscrizione a scuola, i genitori possono scegliere l’insegnante per i propri figli? E il quesito giunto in redazione a cui risponde l’Avv. Maria Rosaria Altieri, nell’ambito della nostra rubrica ‘L’avvocato risponde‘. Il quesito chiede: “Buongiorno, sono un’insegnante di scuola primaria e vorrei sapere se fare indicare ai genitori la preferenza per un’insegnante al momento dell’iscrizione sia legale o meno“.
I genitori possono scegliere l’insegnante per i propri figli?
L’avvocato Altieri spiega: “La soluzione del quesito posto dalla lettrice presuppone la disamina della normativa che disciplina l’assegnazione dei docenti alle classi, al fine di verificare se sussista un diritto delle famiglie di scegliere il docente del proprio figlio. Sul punto, la normativa di riferimento va rinvenuta nel D.Lgs, 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado ed in particolare nelle seguenti norme:
– art. 7, comma 2, lett. b) ai sensi del quale il Collegio dei docenti “formula proposte (…) per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti”.
– art.10, comma 4, che prevede che il Consiglio d’Istituto indica “i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti”.
– art. 396, comma 2, lett. d) che stabilisce che al personale direttivo compete “procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (…) sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti”.
Dunque, il Collegio dei Docenti formula le proposte e il Consiglio di Istituto adotta i criteri generali a cui il Dirigente Scolastico deve attenersi nella formazione delle classi e nell’assegnazione dei docenti. Non è pertanto codificato il diritto delle famiglie di scegliere il docente che, sulla base di non meglio chiariti requisiti (del tutto rimessi alla valutazione arbitraria delle famiglie), sarebbe più idoneo per insegnare ai propri figli.”
I principi implicati: imparzialità e buona amministrazione
“L’assegnazione del docente ad una data classe (e ad un determinato alunno) – continua l’Avv. Altieri – deve rispettare i criteri fissati dagli organi competenti, anche perché la Pubblica Amministrazione deve informare la propria azione a principi di imparzialità e buona amministrazione (art. 97 Cost).
La prassi di talune scuole di far indicare il nominativo del docente che vorrebbero per i propri figli, oltre che lesivo della dignità del docente (non scelto) e della normativa sopra specificata, potrebbe aprire la strada ad uno sviamento del fine della scuola pubblica che è quello di essere oggettiva ed imparziale ed evitare clientelismi.
Pertanto, la cosiddetta “desiderata” delle famiglie, seppure non vietata espressamente da alcuna norma, alla luce di quanto sin qui detto, potrebbe non rilevarsi opportuna e in ogni caso non può avere alcuna efficacia vincolante, atteso che i criteri da utilizzare nell’assegnazione del docente alla classe devono essere solo quelli scelti dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti. Conseguentemente di fronte a scelte assunte in palese violazione di detti criteri, anche in presenza di una “desiderata” delle famiglie, si aprirebbe certamente la strada del contenzioso.
Un’ultima considerazione. Il Dirigente Scolastico potrebbe eccezionalmente adottare decisioni anche difformi dai criteri stabiliti in Consiglio d’Istituto, in quanto, come normativamente previsto, egli è responsabile legale dei risultati del servizio che la scuola fornisce, oltre ad essere tenuto all’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. Ovviamente, un siffatto provvedimento deve essere fondato su ragioni di particolare importanza e non possono essere considerate tali le preferenze delle famiglie.