Domanda di mobilità docenti 2023
Domanda di mobilità docenti 2023

Mobilità docenti per l’anno scolastico 2023/24, a partire da oggi, lunedì 6 marzo, è possibile inviare la propria domanda di trasferimento (fino al 21 marzo) per tutti coloro che ne possiedono i requisiti. Uno degli argomenti più contraddittori, però, è rappresentato dall’eliminazione nella mobilità 2023 del concetto di figlio referente unico, ovvero i casi in cui vi sia un figlio che assiste un genitore e, nello stesso tempo, vi sia un altro figlio che, dal 1° settembre 2022, nell’ambito dei 3 giorni mensili, abbia chiesto ugualmente i giorni di permesso ex legge 104, per cui, di conseguenza, ritiene di dover chiedere la precedenza nella mobilità.

Mobilità docenti 2023/24, la questione riguardante il referente unico e la precedenza ex legge 104

Il sindacato FLP auspica un prossimo chiarimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito in merito alla questione derivante dall’eliminazione, nell’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità 2023/24 del requisito del referente unico che assiste il familiare disabile. 
Secondo l’O.M., non vi sarebbe il diritto, per entrambi i figli, a godere della precedenza nelle operazioni di mobilità. La precedenza, come viene ribadito dalla nota informativa pubblicata dal sindacato, opera nella seguenti condizioni:

  • documentata impossibilità del coniuge del disabile (quindi madre o padre del richiedente figlio) di provvedere all’assistenza del coniuge per motivi oggettivi;
  • aver chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Secondo FLP Scuola, occorre esaminare quanto disposto dall’articolo 601 testo unico istruzione e articolo 33, commi 5 e 3, della legge 104, in merito ai casi in cui due o più figli che assistono alternativamente un genitore disabile, al fine di garantire la corretta gestione delle operazioni di mobilità.

Secondo il sindacato, fermo restando l’attribuzione del diritto del beneficio di precedenza, la precedenza non può che essere riconosciuta al solo figlio che presta assistenza in modo prevalente. Nel caso in cui, nessuno tra i docenti figli del genitore disabile risulti convivente, la prelazione è riconosciuta al figlio di maggiore età anagrafica.
L’Ordinanza Ministeriale indica che, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 1, punto IV, e dall’art. 40, comma 1, punto IV, del CCNI 2022, la precedenza ivi prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità, in presenza di più figli appartenenti al personale docente o ATA, è riconosciuta ai figli al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

  • a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
  • b) richiesta di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

In pratica, la precedenza per l’assistenza ai genitori con disabilità grave spetta anche a più figli purché siano rispettate le sopra citate due condizioni nonchè quanto indicato all’articolo 13 comma 1 punto IV dell’art.40 comma 1 punto IV del CCNI 2022.

Il sindacato FLP Scuola, inoltre, precisa, a tal proposito, che l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza (punto IV) si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito; inoltre, qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV. Quanto affermato non trova applicazione nel caso in cui la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

FLP Scuola ritiene che questa debba essere la giusta interpretazione in quanto una diversa e generalizzata estensione a tutti i figli comporterebbe, ad esempio, che tutti i figli che non risiedono ovvero convivono con i genitori, usufruirebbero della precedenza al pari del figlio con cui viceversa, convive il soggetto disabile. FLP Scuola auspica che il Ministero dell’Istruzione e del Merito possa fare chiarezza sulla complessa questione.