Il punteggio di continuità si valuta tenendo conto del servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto. E’ una voce importante da considerare sia per la mobilità, che per la graduatoria interna di istituto (Tabella di valutazione A1 lettera C, allegata al CCNI 2022).
Punteggio di continuità, come di calcola
Come si calcola il punteggio di continuità? Si valuta con 2 punti ogni anno entro il quinto anno, e 3 punti per ogni anno successivo al quinto (ovviamente di un servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto). Per la mobilità è possibile calcolarlo in seguito al completamento di un triennio nella scuola. Diverso il computo per la graduatoria interna di istituto, per la quale è sufficiente un solo anno.
Quando si perde?
Il punteggio di continuità maturato nella scuola di titolarità si perde in seguito alla mobilità volontaria o ad assegnazione provvisoria. Nella nuova scuola di titolarità il calcolo ricomincia a decorrere dall’anno scolastico in cui si ottiene il movimento volontario. In caso di mobilità, la perdita non avviene alla presentazione della domanda di mobilità (territoriale e professionale), ma solo se si ottiene il movimento richiesto. Chi decide di fare ricorso alla mobilità volontaria, perde il punteggio di continuità anche nel caso in cui il movimento volontario non abbia determinato la modifica della scuola di titolarità, ma solo della classe di concorso di titolarità o la tipologia di posto di titolarità.
In caso di assegnazione provvisoria si perde ad eccezione di quando il docente è stato trasferito nell’ottennio quale soprannumerario e abbia chiesto, in ogni anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. In questo caso, l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, ma continua a permanere il diritto di rientro.