Il DS può rifiutare di concedere un giorno di ferie per motivi personali, se si sono esauriti i tre giorni di permesso retribuito? E’ la domanda posta da una lettrice che ci spiega la sua situazione in qualità di dipendente assunta a tempo determinato, che ha già usufruito i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari e che ha chiesto di poter usufruire di uno dei giorni di ferie da poter usufruire a titolo di permesso personale. Al quesito risponde l’avvocato Salvatore Braghini, che spiega perché il rifiuto non è legittimo.
Il quesito
“Salve. Sono assunta a tempo indeterminato, ho esaurito i 3 gg di permesso personale/familiare ed ho chiesto un giorno di ferie (dei 6 giorni di ferie da poter prendere durante l’anno) di cui poter usufruire a titolo di permesso personale, secondo l’articolo 15 comma 2 del CCNL, ovviamente allegando l’autocertificazione in cui indicavo i relativi motivi personali. Nessun difetto di forma o altro quindi… Il DS me l’ha negato (scrivendolo a penna sul modulo cartaceo che ho usato per la richiesta) dicendo che la mia sostituzione comporta oneri per la scuola. So benissimo che non solo la legge prevede che si possano prendere (perché questi giorni di ferie, se richiesti appunto come permessi personali, si sottraggono alla discrezionalità del dirigente scolastico che non può negarli) ma anche che ci sono sentenze che danno torto ai dirigenti in merito alla questione. Grazie mille“.
L’avvocato risponde
“La condotta del dirigente scolastico non è legittima“, spiega l’avvocato Braghini. “Correttamente la docente, di ruolo, cita per il suo caso l’articolo 15, comma 2, del CCNL 2007, con cui è disposto che “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
L’istanza presentata dalla gentile lettrice, allegando l’autocertificazione, ha determinato, quindi, il venir meno del potere discrezionale del Capo d’Istituto, che non avrebbe potuto sottrarsi all’autorizzazione. Ne consegue che la gentile lettrice – a parere di chi scrive – ben potrà inviare una nota al DS per comunicare che, non essendo legittimo il motivo del diniego (citando la normativa di cui al sopra riportato art. 15 comma 2 CCNL), eserciterà comunque il suo diritto non recandosi a scuola nel giorno indicato per la fruizione del permesso.