Mobilità personale scuola per l’anno scolastico 2023/24, sono diversi i quesiti che stanno giungendo in redazione in merito all’inoltro delle domande di trasferimento. L’Avvocato Maria Rosaria Altieri ha risposto ad una gentilissima lettrice in merito ad un quesito riguardante la casistica di una sezione associata ad una scuola con sede in un altro comune.
Mobilità scuola 2023/24, quando la sezione di una scuola è associata ad un istituto con sede in un altro comune
La domanda posta dalla nostra lettrice, per la rubrica ‘L’Avvocato risponde‘, è la seguente: ‘Se in un comune dove esistono più scuole ed una di esse è una sezione associata ad un istituto d’istruzione superiore con sede in altro comune (che non viene espresso come preferenza) si può essere trasferiti in quest’ultima sede? Grazie in anticipo per la Vostra cortese risposta’.
La risposta dell’Avvocato Altieri
‘Il 6 marzo scorso – esordisce l’Avvocato Altieri – si sono aperti i termini per la presentazione delle domande di mobilità territoriale e professionale del personale scolastico per il prossimo anno scolastico.
Le operazioni di mobilità sono disciplinate da CCNI Mobilità sottoscritto il 18/05/2022, valevole per il triennio 2022/25, e dall’O.M. n. 36 del 01/03/2023. Fermo restando i vincoli fissati dall’art. 2 del CCNI, come trasfusi nell’art. 1 dell’O.M., i docenti possono presentare domanda di mobilità entro il 21/03/2023 come sempre con modalità telematiche attraverso la funzione Istanze on Line predisposta dal sito del MIM.
Ai fini della scelta delle sedi, l’art. 3, comma 4, del CCNI stabilisce che “le preferenze di scuola vengono espresse attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma”.
L’art. 9, comma 2, dell’O.M. n. 36/2023, rubricato “Indicazione delle preferenze”, dispone che “Le preferenze possono essere del seguente tipo:
a) istituzione scolastica;
b) distretto;
c) comune;
d) provincia.
Relativamente al caso di cui alla lettera a), la preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti comuni ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese va espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del plesso sede di organico. I docenti devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico. I CPIA sono esprimibili attraverso i codici delle singole sedi di organico (ex CTP)”.
Dunque, le uniche sedi esprimibili sono quelle sedi di organico che sono individuate attraverso il codice meccanografico risultante dai bollettini ufficiali, che viene fornito in automatico dal sistema all’atto della compilazione della domanda. Ne consegue che non sarà mai esprimibile una specifica sede o sezione associata di un Istituto anche quando i plessi abbiano sede in Comuni diversi da quello sede di organico. Si dovrà, dunque, obbligatoriamente esprimere il plesso sede di organico a cui appartengono i plessi ubicati in Comuni diversi.
Quanto poi all’assegnazione dei docenti ai plessi situati in comuni diversi dal quello in cui è situato il plesso sede di organico, l’articolo 3, comma 5, del CCNI Mobilità 2022/25 recita che “In applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15 che prevede: ’al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa’, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23,2023/24, 2024/25, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13”.
Spetterà, dunque, al Dirigente Scolastico, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio docenti, assegnare i docenti in plessi situati in Comuni diversi da quello sede di organico, tenendo conto dei seguenti principi: continuità didattica, punteggio nella graduatoria di Istituto, criteri stabiliti nella contrattazione di Istituto, precedenze di cui all’art. 13 CCNI Mobilità.