Numerosi sono i docenti che con il titolo di accesso all’insegnamento e con tre anni di servizio su cattedra di sostegno attendono il bando per accedere all’VIII ciclo del Tfa sostegno senza sostenere le prove. In realtà, al momento, la normativa in materia di percorsi di specializzazione sulle attività didattiche sul sostegno manca di due informazioni principali: se il servizio debba essere svolto nello stesso grado di scuola per cui si concorre e se sia necessario aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento. Si consideri che anche essere vincitore del concorso docenti costituisce abilitazione su cdc specifica. Vediamolo più nel dettaglio.
Titolo di studio, abilitazione e 3 anni di servizio: nessuna prova
La normativa al momento l’accesso all’VIII ciclo del Tfa sostegno senza sostenere nessuna delle prove solamente gli aspiranti con tre anni di servizio negli ultimi cinque anni, di qualsiasi grado di scuola e qualsiasi istituzione scolastica anche paritaria, in possesso di titolo di studio per l’insegnamento e abilitazione specifica su classe di concorso per l’insegnamento, anche quest’ultima non specificato l’ordine e grado di scuola, dunque, qualsiasi abilitazione. Questo è quanto indicato al momento nel DL 36/22 e L. 79/22 e fino alla pubblicazione del decreto definitivo. Si tratta di periodo transitorio e fino al 31 dicembre 2024.
Ciò significa ancor più nel dettaglio, che in base alla normativa pubblicata al momento e alla quale dobbiamo riferirci che se un docente ha tre anni di servizio svolti negli ultimi 5 anni e ha il solo titolo di studio di accesso all’insegnamento, non è esonerato dal sostenere le prove. In questo caso manca l’abilitazione all’insegnamento. Ci fa inoltre comprendere che i neolaureati della Secondaria di I e II grado, anche se con anni di servizio utili per l’accesso al Tfa sostegno, non potranno fruire dell’accesso diretto, almeno che non rientrino tra i docenti che nello scorso ciclo di specializzazione abbiano superato il concorso ma che abbiano interrotto il percorso o scelto altro grado di scuola perché vincitori di più bandi.
Nessuna prova Tfa sostegno, ma solo con abilitazione (come prima)
È dunque importante comprendere che i soli aspiranti che non sostengono nessuna prova sono i docenti con titolo di studio valido all’insegnamento, almeno 3 anni di servizio e soprattutto abilitazione all’insegnamento. Le modifiche alla normativa potrebbero apportare dei miglioramenti profondi nei requisiti di accesso ai percorsi di specializzazione per gli alunni con disabilità, considerando che nei cicli precedenti, i requisiti dell’abilitazione all’insegnamento era fondamentale per poter frequentare il percorso.
Primariamente infatti, l’insegnante di sostegno era un docente di materia e che aveva già conseguito l’abilitazione all’insegnamento su una determinata cdc con il Tfa. Solo successivamente il docente poteva accedere al percorso sulle attività sul sostegno, dunque costituiva un percorso molto lungo che ha avuto la conseguenza della mancanza di docenti specializzati. Lo stesso motivo per cui al termine delle convocazioni per le supplenze, i docenti prendevano posto primariamente su materie e poi dalla terza fascia delle GI (Graduatorie di Istituto) e ora GPS venivano assegnati i posti sul sostegno. La modifica del Ministero sui requisiti potrebbe essere un ottimo primo passo per riequilibrare il numero dei docenti su disciplina e sul sostegno permettendo di essere tutti in cattedra fin dal primo giorno di scuola.
Anni di servizio su diverso grado di scuola, possibile accesso?
Si deve comunque mettere in rilievo che la problematica del possesso dell’abilitazione interessa principalmente – in questo caso – la Secondaria di I e II grado, in quanto per infanzia e primaria, il titolo di studio è già abilitante: laurea in Scienze della Formazione e diploma magistrale. Differente però è il caso del grado e ordine di scuola degli 3 anni minimi richiesti di servizio per l’accesso senza prove: non è indicato che questi debbano essere stati svolti nello stesso ordine di scuola per cui si concorre, perché anche in questo caso, se nel decreto definitivo sarò specificato ‘il medesimo grado di scuola per cui si richiede la partecipazione al Tfa sostegno’, la situazione potrebbe di gran lunga cambiare. I 3 anni di servizio infatti spesso sono svolti su differenti gradi di scuola.
Si pensi per esempio ad un servizio un anno sulla Secondaria di I grado e 2 sulla Secondaria di II grado: l’aspirante verrebbe a mancare del requisito per l’accesso ad entrambi i percorsi, pur avendo lavorato per 3 anni su incarico sul sostegno. Le specificazioni sono d’obbligo, in quanto potrebbero cambiare di molto il numero degli aspiranti che, non solo potranno accedere senza prove, ma soprattutto coloro che potranno effettivamente partecipare.