Bonus 500 euro
Bonus 500 euro

Il bonus da 500 euro, o Carta docente, è un diritto di tutti, anche dei precari. Ancora una volta un tribunale lo conferma. Come riferisce Anief, il giudice del tribunale di Milano accerta e dichiara il diritto della docente all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per tutti gli anni di servizio svolti e condanna il MIM al pagamento degli importi pari a 500 euro annui e alle spese. L’ennesima vittoria, che si somma alle precedenti e che lascia chiaramente intendere che non si possono discriminare i docenti soltanto perché ancora non sono stati immessi in ruolo.

Bonus 500 euro, cosa prevede la legge

Ll’art. 1, comma 121, l.n. 107/15 prevede in merito alla Carta docente che viene istituita “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali“. Infatti, “può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione”.

Ma i beneficiari della carta risultano essere solamente i “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all’articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari”. Per questi motivi, il MiM nega la carta docente ai precari. La domanda sorge spontanea: i precari non hanno diritto alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali?

La decisione dei tribunali

Ormai è chiaro che la risposta a questa domanda è che i precari hanno questo diritto. Il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi ‘un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico’.

Secondo il Consiglio di Stato, riferisce Anief, ‘un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.‘. E le sentenze si allineano a tale pensiero.