Specializzazione su sostegno in Spagna: per la prima volta il Tar Lazio ha dato ragione ad una docente che ha presentato ricorso contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento presentata, e ha emanato un’ordinanza di annullamento. La docente, assistita dallo studio legale Leone-Fell & C., ha visto così applicare anche ai titoli conseguiti in Spagna i principi dell’Adunanza Plenaria sui titoli rumeni. Anche il Consiglio di Stato si è espresso di recente in tal senso con due sentenze gemelle.
Titolo di sostegno in Spagna: il Tar del Lazio cambia orientamento
Con Ordinanza n. 2000 del 2023, pubblicata il 9 marzo 2023, la quarta sezione del Tar Lazio ha deciso di cambiare orientamento rispetto alla precedente giurisprudenza relativa al titolo di sostegno conseguito in Spagna. Fino allo scorso mese, l’orientamento del tar era negativo rispetto al riconoscimento in Italia dei titoli di sostegno conseguiti in Spagna, mentre adesso, per la prima volta, apre le porte al riconoscimento di questi titoli. Gli avvocati che hanno ottenuto questa vittoria, Francesco Leone, Simona Fell e Tiziana De Pasquale dello studio legale Leone-Fell, commentano così:
“Siamo orgogliosi di essere riusciti a dimostrare l’illegittimità del rigetto di un’istanza di riconoscimento di un percorso abilitativo sul Sostegno che accomuna tanti docenti che da oggi vedono riaccendersi la speranza di insegnare senza riserve. Da anni il nostro studio combatte una battaglia al fianco di tantissimi docenti che il Ministero ha sempre considerato di serie B, non considerato quanti sacrifici ci siano dietro all’acquisizione di un titolo all’estero, quando i percorsi in Italia non sono stati sempre accessibili a tutti. Oggi abbiamo fatto un ulteriore passo avanti per la tutela dei docenti abilitati all’estero”.
Titoli esteri su sostegno, la strada sembra tracciata
L’orientamento dei tribunali verso i titoli esteri di specializzazione su sostegno sembra sempre più chiara. Anche questa volta, i giudici hanno applicato anche ai titoli conseguiti in Spagna i principi stabiliti dall’Adunanza plenaria sui titoli conseguiti in Romania e Bulgaria, secondo cui “non può dunque ritenersi esclusa, ma anzi deve ritenersi necessaria, una verifica in concreto delle competenze professionali comunque acquisite nel Paese d’origine dal richiedente il riconoscimento e della loro idoneità all’accesso alla ‘professione regolamentata’ in quello di destinazione”.
Secondo il Tar, il Ministero non può rigettare l’istanza di riconoscimento sulla base della qualifica attribuita al titolo dallo stato di origine ma deve procedere con una valutazione della formazione conseguita dall’istante e sulla equiparabilità della stessa alla formazione impartita in Italia. La mancanza dei documenti necessari (art. 13 della direttiva 2005/36/CE) non può pertanto essere considerata ostativa in automatico, al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in un diverso Stato dell’Unione europea.