Il pignoramento dello stipendio varia in base alla remunerazione? C’è differenza tra la cifra pignorabile di uno stipendio full time e uno part time? Una nostra lettrice scrive: “Buongiorno, sono una collaboratrice scolastica a tempo indeterminato full time. Ho un pignoramento sullo stipendio di circa 200 euro mensili. Da settembre passerò part time. Il pignoramento continuerà ad essere per lo stesso importo, o potrò aspettarmi un importo inferiore rapportato a uno stipendio più basso? Grazie.” Alla domanda risponde l’Avv. Salvatore Braghini.
Pignoramento dello stipendio, chiarimenti sugli importi
In risposta alla domanda giunta alla nostra rubrica L’avvocato risponde, l’Avv. Salvatore Braghini spiega: “Si premette che il pignoramento dello stipendio è una delle forme di pignoramento prevista dall’articolo 543 del codice di procedura civile e serve a soddisfare i creditori in caso d’insolvenza del debitore. Per gli stipendi accreditati successivamente alla data del pignoramento, come nel caso della lettrice, l’importo non pignorabile sarà pari ad una somma corrispondente all’assegno sociale (Euro 503,27 Euro) aumentato della metà (Euro 251,63), per un totale di Euro 754,80. La base pignorabile pari alla differenza tra lo stipendio part-time e la predetta somma di 754,80 euro potrà essere pignorata nei limiti del quinto.
Tuttavia, quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il pignoramento dello stipendio è soggetto a dei limiti differenti. Ecco come si calcola la quota pignorabile dello stipendio:
- un decimo dello stipendio se l’importo non supera i 2.500 euro;
- un settimo dello stipendio se l’importo non supera i 5.000 euro;
- un quinto dello stipendio se l’importo è superiore ai 5.000 euro.
Anche il TFR può essere pignorato, sempre nel limite di un quinto dell’importo netto totale. Va chiarito, altresì, che, una volta calcolato il c.d. “minimo vitale”, tutti gli importi a titolo di stipendio sono suscettivi di essere pignorati, anche se di ammontare molto basso. A mero titolo esemplificativo, se la retribuzione mensile è di 400 euro al mese, il pignoramento consentito ammonterà a 80 euro. A tal proposito la sentenza n. 248/2015 della Corte Costituzionale ha stabilito che nel caso di stipendio molto basso – e anche se questo è l’unica fonte di sostentamento – il minimo vitale resta pari ai quattro quinti dello stipendio.”