Un’altra sentenza a favore della carta docenti ai precari è stata emessa a Crotone. Il Tribunale di Crotone, chiamato a pronunciarsi su un ricorso proposto da una docente di religione patrocinata dallo Studio Legale Lioi, del Foro di Crotone, ha accertato e dichiarato “…il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, co. 121, L. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2021 /2022…” condannando il Ministero dell’Istruzione alla refusione delle spese e competenze del giudizio.
Il diritto alla carta docente a chi è precario
Il Giudice del Lavoro, nella parte motiva della sentenza, ha ricordato che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con ordinanza del 18.05.2022 resa nella causa C-450/2021, ha statuito che “…la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno…”, chiarendo che nello stesso senso si era già pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022. E su questa base, sempre più precari vanno in giudizio.
Ministero condannato nuovamente al pagamento
Ritenendo, pertanto, di dover disapplicare l’art, 1, co. 121 della L. n. 107 del 2015 nella misura in cui istituisce la carta docente solo a favore del personale di ruolo, come pure dell’art. 2, comma 1 e comma 2 DPC; 23.9.2015 nella parte relativa, il Tribunale di Crotone ha così concluso: “…considerato che, nel caso di specie, la differenza di trattamento in punto di concessione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente fra il ricorrente, assunto a tempo determinato ed il personale assunto a tempo indeterminato nel medesimo tipo di scuola e di classe non risulta giustificato da alcuna ragione obiettiva, non dedotta dal Miur, sussiste il diritto della ricorrente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e per la formazione, nei limiti della domanda e, quindi, per il servizio prestato negli anni scolastici dal 2017 al 2022…”, con condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese e competenze del giudizio. La sentenza.