Riforma fiscale
Uomo, soldi

Tiene ancora banco la questione legata al recupero dello scatto stipendiale 2013 per docenti e ATA. L’ultimo appunto arriva dall’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, che ha emesso una nota in relazione alle diffide prodotte da Personale docente e ATA relativamente al riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della progressione della carriera e dell’adeguamento stipendiale e ha fornito indicazioni in proposito. La nota sottolinea che ‘mentre l’utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 è stata recuperata ai fini della progressione economica del personale docente e ATA grazie a successivi interventi, anche negoziali tra le organizzazioni sindacali di categoria e l’Aran, l’anno 2013 rimane non utile ai predetti fini.’

Recupero scatto stipendiale 2013: un altro no

Nelle ultime settimane è stata una vera e propria lotta a distanza fra avvocati, sindacati e Uffici scolastici sulla questione del recupero dello scatto 2013. Anche i sindacati non sono tutti d’accordo in merito alla strada per recuperare quest’anno, finora negato dal Governo. La nota dell’USR Sicilia rammenta che ‘Diversamente da quanto sostenuto in alcune delle istanze, non è mai stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni. La sentenza n. 178/2015 della Corte Costituzionale, utilizzata per sostenere le molteplici diffide che pervengono alle istituzioni scolastiche, stabilisce che il rinnovo del blocco per il triennio 2013-2015 e la norma che blocca l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale fino al 2018 integrano una violazione della libertà sindacale di cui all’art. 39 comma 1 della Costituzione. La legge di stabilità del 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), prorogando il “blocco negoziale”, avrebbe infatti “reso strutturali i blocchi contrattuali introdotti con i precedenti provvedimenti legislativi”, provocando così una situazione di illegittimità costituzionale sopravvenuta.

‘Tra tutte le censure proposte -continua la nota USR Sicilia– la Corte ha accolto esclusivamente quella relativa alla violazione dell’art. 39, comma 1, della Costituzione: difatti, in forza dell’ultima proroga, il blocco negoziale aveva raggiunto la durata di sei anni, durata ritenuta tale da pregiudicare la libertà sindacale dei dipendenti pubblici in quanto non più giustificata dalla situazione emergenziale di crisi economica. Nella pronuncia in esame la Corte si concentra esclusivamente sulla libertà sindacale‘.

In conclusione

“Pertanto, – conclude la nota – il rigetto della censura relativa all’art. 36 Cost. ha significato la netta esclusione di ogni eventuale pretesa risarcitoria o indennitaria. In definitiva, allo stato e fino a diversa indicazione ministeriale o innovazione normativa non sussistono motivi per accogliere le molteplici richieste pervenute dal personale docente ed ATA’.